| Ricordato come la Costituzione, e come ha ripetutamente insegnato la
Corte Costituzionale, imponga al legislatore tributario l' adozione
di criteri impositivi non arbitrari, l' A. ritiene che siffatta
scelta si renda particolarmente necessaria nell' imposizione
immobiliare, allorche', per le unita' direttamente utilizzate dai
possessori, si tassano redditi meramente figurativi o presunti.
Osserva come in tale ottica il legislatore delegato del 1973 abbia
stabilito (art. 34 del d.p.r. n. 597/1973) che il reddito dei
fabbricati e' costituito dai redditi medi ordinari ritraibili da
ciascuna unita' immobiliare, determinato secondo le norme dell legge
catastale, ed ha prescritto, altresi', particolari procedure
obiettive per la revisione, la variazione e l' aggiornamento dei
redditi suddetti. Rileva come invece, nella materia si vanno
affermando criteri autoritari ed arbitrari, che hanno travolto quelli
razionali e obiettivi stabiliti dal legislatore delegato del 1973 ed
hanno privato il contribuente delle garanzie obiettive all' uopo
predisposte dall' ordinamento giuridico, e come, non a caso, il
fenomeno si sia verificato da quando al Ministero delle Finanze
siedono ministri socialisti; passa quindi in rassegna le varie fasi
dell' arbitrio.
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