| Svolte alcune considerazioni circa la posizione del direttore
didattico rispetto ai maestri e negli organi collegiali a livello di
circolo, e svolte alcune critiche alle tesi che ritengono le norme
dei decreti delegati, che hanno istituito organi collegiali a livello
di circolo, abrogative delle precedenti norme riguardanti la
competenza del direttore didattico o quanto meno ne abbiano
ridimensionato le funzioni, l' A. ritiene, invece, la compatibilita'
delle norme dei decreti delegati del 1974 con quelle della
legislazione precedente, e che non via sia stata compressione o
svilimento della funzione del direttore didattico, ma esaltazione
delle sue capacita' e delle sue qualita' di tecnico della scuola,
sostenendo quindi la necessita' del suo verbale di visita, a tutela
dello stesso insegnante, che puo' quindi impugnarne le risultanze.
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