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| IDG841200432 | |
| 84.12.00432 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pecoraro Calogero
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| La sospensione del giudizio di non ammissione agli esami di maturita'
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| commento a ord. TAR Napoli 4 luglio 1979, nn. 603-606
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| Riv. giur. scuola, an. 22 (1983), fasc. 2, pag. 351-356
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18430
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| L' A. ritiene meritevoli di essere brevemente commentate le ordinanze
in epigrafe che, nell' accogliere l' istanza di sospensiva proposta
in ricorsi avverso il diniego di ammissione agli esami di maturita',
hanno disposto l' ammissione con riserva dei candidati alla sessione
supplettiva, perche' ormai era gia' iniziata la sessione normale.
Ritiene necessario premettere un breve richiamo alle norme che
regolano gli esami di maturita' ed i principi giuridici che
riguardano la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato,
passando poi a trattare i riflessi dell' istanza di sospensione.
Osserva in proposito che l' accoglimento dell' istanza di sospensiva
porta alla conseguenza che superato l' esame si verifica un effetto
assorbente, per cui il giudizio negativo di ammissione viene
assorbito da quello di maturita' espsresso dalla Commissione
giudicatrice, in quanto l' accoglimento della istanza di sospensione
si espande fino a ragiungere gli effetti di una decisione favorevole.
Inoltre, nel caso specifico, l' A. ritiene non si possa non esprimere
una certa perplessita' per il principio affermato che l' ammissione
con riserva avenga alla sessione supplettiva, essendo gia' iniziata
quella normale di esami, in quanto per l' ammissione a tale sessione
la legge prevede casi tassativamente elencati.
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| art. 2 l. 5 aprile 1969, n. 119
art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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