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157463
IDG841200432
84.12.00432 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pecoraro Calogero
La sospensione del giudizio di non ammissione agli esami di maturita'
commento a ord. TAR Napoli 4 luglio 1979, nn. 603-606
Riv. giur. scuola, an. 22 (1983), fasc. 2, pag. 351-356
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18430
L' A. ritiene meritevoli di essere brevemente commentate le ordinanze in epigrafe che, nell' accogliere l' istanza di sospensiva proposta in ricorsi avverso il diniego di ammissione agli esami di maturita', hanno disposto l' ammissione con riserva dei candidati alla sessione supplettiva, perche' ormai era gia' iniziata la sessione normale. Ritiene necessario premettere un breve richiamo alle norme che regolano gli esami di maturita' ed i principi giuridici che riguardano la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, passando poi a trattare i riflessi dell' istanza di sospensione. Osserva in proposito che l' accoglimento dell' istanza di sospensiva porta alla conseguenza che superato l' esame si verifica un effetto assorbente, per cui il giudizio negativo di ammissione viene assorbito da quello di maturita' espsresso dalla Commissione giudicatrice, in quanto l' accoglimento della istanza di sospensione si espande fino a ragiungere gli effetti di una decisione favorevole. Inoltre, nel caso specifico, l' A. ritiene non si possa non esprimere una certa perplessita' per il principio affermato che l' ammissione con riserva avenga alla sessione supplettiva, essendo gia' iniziata quella normale di esami, in quanto per l' ammissione a tale sessione la legge prevede casi tassativamente elencati.
art. 2 l. 5 aprile 1969, n. 119 art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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