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157467
IDG841200436
84.12.00436 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bondoni Giacomo
La responsabilita' dell' insegnante nelle gite scolastiche
nota a Trib. Reggio Emilia 18 marzo 1982
Riv. giur. scuola, an. 22 (1983), fasc. 2, pt. 3C, pag. 511-512
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1601; D18453
L' A. osserva che l' obbligo di vigilanza da parte dei docenti, svincolato da un rigido nominalismo, come i profila nella sentenza annotata, corrisponde all' evoluzione, anche legislativa, della figura e della funzione del precettore e alle caratteristiche della civilta' tecnologica che viviamo, che ha allargato la sfera dei servizi e dei prodotti di consumo, ma necessariamente anche quella del rischio. Per cui in sostanza, si tratta di valutare non tanto se sussista un rischio, ma se si tratti di rischio accettato e (considerato) ineliminabile, nonostante il rispetto di determinate regole. Rileva che sostenere oggi comportamento colposo portare degli alunni tredicenni, per mezzo di una seggiovia, sulla cima di un monte, costituisce un evidente anacronismo, e quindi condivide la decisione annotata di non colpevolezza dell' insegnante per la morte di un allievo scivolato sul pendio ghiacciato, nonostante l' osservanza della normale diligenza in vigilando dell' insegnante stesso.
art. 2047 c.c. art. 2048 c.c. art. 479 c.p.p. art. 39 r.d. 30 aprile 1924, n. 965
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