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157489
IDG841200458
84.12.00458 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Simone Saverio
Diritto di sciopero e doveri di insegnamento e di vigilanza in materia scolastica
nota a Pret. Portogruaro 8 febbraio 1983, n. 46
Riv. giur. scuola, an. 22 (1983), fasc. 6, pt. 3B, pag. 1406-1410
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D04201; D713; D18453; D1601
L' A. ritiene la decisione annotata assolutamente corretta in quanto non si potra' mai mettere in dubbio che, dal momento che il diritto di sciopero risulta costituzionalmente dichiarato ed attiene inevitabilmente ad un rapporto di servizio e di lavoro, un tale diritto non possa essere non riconosciuto a favore dell' insegnante nella sua sfera di tutela giuridica; e nella specie valutata dalla sentenza e' dimostrato che nessun dubbio era possibile formulare sulla legittimita' dello sciopero cui l' insegnante aveva aderito. L' A. accenna poi, al di fuori del testo della sentenza, al dovere di vigilanza che il docente ha sugli alunni in connessione col dovere di insegnamento: in conseguenza dello sciopero dell' insegnate verrebbe meno tale dovere. L' A. richiama in proposito un parere del Consiglio di Stato, ritenuto pero' non proprio persuasivo, osservando che il dovere di vigilanza non incombe in via esclusiva al docente, e il docente non assume il dovere in parola in via autonoma, ma come correlato al fatto dell' insegnamento, per cui non impartendosi il secondo, non puo' configurarsi una autonoma sussistenza del primo.
art. 39 Cost. art. 40 Cost.
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