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157499
IDG841200468
84.12.00468 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Simone Saverio
Scelta della scuola e principio di eguaglianza
nota a C. Cost. 16 febbraio 1982, n. 36
Riv. giur. scuola, an. 22 (1983), fasc. 4-5, pag. 977-989
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0412; D00112
La Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dal Commissario dello Stato, degli artt. 1 e 3 della legge regionale siciliana n. 1 del 1978, che escludono dal beneficio del trasporto gratuito gli alunni che frequentano scuole meramente private. L' A., rileva che sussistano non trascurabili dubbi intorno alla correttezza della suddetta decisione, pone in evidenza come essa ruoti intorno al diritto di scelta della scuola, in relazione col principio di eguaglianza degli alunni (che siano di istituti statali o autorizzati, da una parte, e di istituti meramente privati, dall' altra), ad usufruire del trasporto gratuito per recarsi a scuola. Ritiene quindi opportuno, prima di procedere ad un esame critico della decisione, precisare l' esatta portata del "diritto di scelta della scuola", (o "principio-norma" come ritiene sia piu' esatto indicarlo). Dopo un' ampia disamina della decisione annotata, ponendone in luce alcune incertezze e inesattezze, l' A. osserva che, se il cittadino ha diritto, indipendentemente dalla sua posizione economica, di scegliersi la scuola, e di scegliersela statale o privata che sia, pare logico ritenere che venga violato il principio di uguaglianza di cui all' art. 3 Cost., quando, per quella scelta, si determinino, da parte della legislazione ordinaria, regionale o nazionale che sia, discriminazioni che la normativa costituzionale non pare affatto autorizzare.
art. 3 Cost. art. 33 Cost. art. 34 Cost. art. 1 l.r. SI 13 gennaio 1978, n. 1
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