| La Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di
legittimita' costituzionale, sollevata dal Commissario dello Stato,
degli artt. 1 e 3 della legge regionale siciliana n. 1 del 1978, che
escludono dal beneficio del trasporto gratuito gli alunni che
frequentano scuole meramente private. L' A., rileva che sussistano
non trascurabili dubbi intorno alla correttezza della suddetta
decisione, pone in evidenza come essa ruoti intorno al diritto di
scelta della scuola, in relazione col principio di eguaglianza degli
alunni (che siano di istituti statali o autorizzati, da una parte, e
di istituti meramente privati, dall' altra), ad usufruire del
trasporto gratuito per recarsi a scuola. Ritiene quindi opportuno,
prima di procedere ad un esame critico della decisione, precisare l'
esatta portata del "diritto di scelta della scuola", (o
"principio-norma" come ritiene sia piu' esatto indicarlo). Dopo un'
ampia disamina della decisione annotata, ponendone in luce alcune
incertezze e inesattezze, l' A. osserva che, se il cittadino ha
diritto, indipendentemente dalla sua posizione economica, di
scegliersi la scuola, e di scegliersela statale o privata che sia,
pare logico ritenere che venga violato il principio di uguaglianza di
cui all' art. 3 Cost., quando, per quella scelta, si determinino, da
parte della legislazione ordinaria, regionale o nazionale che sia,
discriminazioni che la normativa costituzionale non pare affatto
autorizzare.
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