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157505
IDG841200474
84.12.00474 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Claudio Mariano
Danni da ritardato pagamento di somme per debiti di lavoro da parte della p.a.; con riferimento anche al personale della scuola
Riv. giur. scuola, an. 22 (1983), fasc. 4-5, pag. 1181-1185
D30510; D74493; D14315
Richiamati gli artt. 1223, 1224 e 1282 c.c. in tema di obbligazioni pecuniarie in genere e l' art. 429 c.p.c. per i crediti di lavoro in particolare, l' A. illustra i problemi dibattuti in giurisprudenza circa il pagamento di danni da ritardato pagamento di somme per debiti di lavoro da parte della pubblica amministrazione. Un primo problema e' quello dell' applicabilita' dell' art. 429 c.p.c. agli insegnanti ed ai pubblici dipendenti: questione di grande rilevanza, ampiamente dibattuta in giurisprudenza, risolta nel senso che il Consiglio di Stato ha finito per ammettere la giustezza dell' applicabilita' anche ai pubblici dipendenti dell' art. 429 c.p.c.. Altro problema intimamente connesso a quello del risarcimento dei danni di mora e' quello relativo alla giurisdizione, se cioe' la materia rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo o in quella del giudice ordinario. Anche per questa dibattuta questione l' A. richiama la numerosa giurisprudenza ed in particolare i principi fissati dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui in caso di ritardo nell' adempimento di debiti di lavoro da parte della pubblica amministrazione occorrerebbero due distinti processi: l' uno in sede di giurisdizione amministrativa per il pagamento del credito, l' altro in sede di giurisdizione ordinaria per ottenere i danni di mora e quelli da svalutazione.
art. 1223 c.c. art. 1282 c.c. art. 1224 c.c. art. 429 comma 3 c.p.c.
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