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| IDG841200474 | |
| 84.12.00474 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Claudio Mariano
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| Danni da ritardato pagamento di somme per debiti di lavoro da parte
della p.a.; con riferimento anche al personale della scuola
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| Riv. giur. scuola, an. 22 (1983), fasc. 4-5, pag. 1181-1185
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| D30510; D74493; D14315
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| Richiamati gli artt. 1223, 1224 e 1282 c.c. in tema di obbligazioni
pecuniarie in genere e l' art. 429 c.p.c. per i crediti di lavoro in
particolare, l' A. illustra i problemi dibattuti in giurisprudenza
circa il pagamento di danni da ritardato pagamento di somme per
debiti di lavoro da parte della pubblica amministrazione. Un primo
problema e' quello dell' applicabilita' dell' art. 429 c.p.c. agli
insegnanti ed ai pubblici dipendenti: questione di grande rilevanza,
ampiamente dibattuta in giurisprudenza, risolta nel senso che il
Consiglio di Stato ha finito per ammettere la giustezza dell'
applicabilita' anche ai pubblici dipendenti dell' art. 429 c.p.c..
Altro problema intimamente connesso a quello del risarcimento dei
danni di mora e' quello relativo alla giurisdizione, se cioe' la
materia rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo o in
quella del giudice ordinario. Anche per questa dibattuta questione l'
A. richiama la numerosa giurisprudenza ed in particolare i principi
fissati dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui in caso di
ritardo nell' adempimento di debiti di lavoro da parte della pubblica
amministrazione occorrerebbero due distinti processi: l' uno in sede
di giurisdizione amministrativa per il pagamento del credito, l'
altro in sede di giurisdizione ordinaria per ottenere i danni di mora
e quelli da svalutazione.
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| art. 1223 c.c.
art. 1282 c.c.
art. 1224 c.c.
art. 429 comma 3 c.p.c.
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