Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


157519
IDG841200488
84.12.00488 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
E.S.
Dopo il 40 esce il 44 ed e' subito amboé (legge 7 agosto 1982, n. 526
Amm. it., an. 38 (1983), fasc. 2, pag. 1-9
D18970; D18980
L' articolo ricorda quanto disposto dall' art. 40 della legge finanziaria n. 119/1981 e cioe' che tutte le assegnazioni e contributi ed ogni altra somma proveniente dal bilancio delle Stato, destinati a Province e Comuni con popolaizone superiore a 8000 abitanti e con un bilancio superiore a un miliardo, affluiscono ad apposite contabilita' speciali infruttifere del Tesoro; ricorda altresi' le difficolta' interpretative incontrate da tale norma e le critiche che da piu' parti sono state mosse. A tale normativa segue ora l' art. 44 della legge n. 526/1982 che detta disposizioni per cui determinati enti pubblici, che debbano effettuare pagamenti ad altri enti sono tenuti a disporre tali pagamenti mediante trasferimenti di fondi dai propri conti correnti o contabilita' speciali presso le tesorerie dello Stato agli analoghi conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti. Viene quindi riportato il decreto ministeriale che illustra le modalita' di attuazione delle norme, nonche' tutta la normativa richiamata dalle norme stesse, facendovi seguire brevi cenni illustrativi.
art. 40 l. 30 marzo 1981, n. 119 art. 44 l. 7 agosto 1982, n. 526
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati