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157540
IDG841200509
84.12.00509 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pifferi Giuseppe
Sin dove puo' dirsi vincolante l' obbligo del proprietario di riparare l' edificio pericolante
Amm. it., an. 38 (1983), fasc. 3, pag. 427-428
D30401; D30640
Premesso che l' obbligo del proprietario di riparare l' edificio pericolante e' affermato nell' art. 677 c.p. e negli artt. 2053, 1575 n. 2 e 1576 comma 1 c.c., l' A. rileva che tali norme presuppongono che il proprietario sia in grado, per le condizioni di mercato degli immobili, di far fronte alle relative spese; se tale situazione muta in danno del proprietario, quale e' la presente, appare legittimo il dubbio di legittimita' costituzionale delle norme che tale obbligo prevedono, senza peraltro assicurare al proprietario possibilita' concrete di rivalsa dell' onere finanziario, posto generalmente a totale suo carico. Rileva che tale dubbio e' affiorato al Pretore di Napoli, il quale, con ordinanza 30 ottobre 1981, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 677 c.p.
art. 677 c.p. art. 1575 c.c. art. 1576 c.c. art. 2053 c.c. ord. Pret. Napoli 30 ottobre 1981
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