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Documento


157543
IDG841200512
84.12.00512 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pifferi Giuseppe
Limiti al divieto di "reformatio in peius" del trattamento economico dei pubblici dipendenti
Amm. it., an. 38 (1983), fasc. 3, pag. 448-449
D143
Premesso che il divieto di "reformatio in peius" del trattamento economico raggiunto e' sancito per i dipendenti pubblici dall' art. 127 del Testo Unico legge comunale e provinciale del 1934 e che tale norma ha valore ed efficacia di principio generale applicabile alla totalita' dei dipendenti che operano nel settore del pubblico impiego, l' A. formula alcune precisazioni, dedotte dalla giurisprudenza, circa gli elementi che costituiscono il "trattamento economico" (emolumenti a carattere continuativo e fisso), e circa la possibilita' di derogare a tale principio (non essendo sancito da una norma costituzionale, bensi' da una norma legislativa primaria, modifiche peggiorative del trattamento potranno essere disposte da norme poste da una fonte di grado uguale a quella che sancisce il divieto).
art. 227 r.d. 3 marzo 1934, n. 383
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