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157571
IDG841200540
84.12.00540 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Orlandi Ersilio
L' art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifica al sistema penale, trasforma le pene pecuniarie dovute per infrazione alle norme in essa contenute in tributi riscuotibili con ruolo
Amm. it., an. 38 (1983), fasc. 5, pag. 767-769
D50324
L' A. rileva che l' art. 27 della legge n. 689/1981 introduce un nuovo sistema di riscossione delle pene pecuniarie dovute per infrazione alle varie norme contenute nella legge stessa, che depenalizza i reati meno gravi. Tale articolo stabilisce che si procede alla riscossione delle somme dovute e non pagate in base alle norme previste per l' esazione delle imposte dirette, cioe' in base alle norme del Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645. L' A. osserva in proposito che se proprio si voleva cambiare il sistema della esecuzione forzata e della riscossione coattiva delle pene pecuniarie previste nelle leggi precedenti, si poteva studiare un sistema meno complicato e con meno aggravio di lavoro per il personale dell' Amministrazione finanziaria dello Stato e degli Enti locali.
art. 27 l. 24 novembre 1981, n. 689 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
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