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| IDG841200557 | |
| 84.12.00557 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Meli Santi
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| Eseguibile ed esecutivita': differenze ed identificazioni
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| Amm. it., an. 38 (1983), fasc. 6, pag. 949-951
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1205; D12051
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| Premesso che, secondo dottrina, e' "esecutiva" la deliberazione che
e' in condizione di essere eseguita perche' l' iter della sua
formazione e' completo e si sono verificate le altre condizioni
stabilite dalla legge, l' A. si pone il quesito della identificazione
o meno delle espressioni "eseguibili" ed "esecutivita'". Osserva che
il concetto di "esecutivita'" equivale ad efficacia, e che il
concetto di "eseguibile" si riferisce alla deliberazione che pur non
essendo ancora esecutiva nel significato giuridico dell' espressione,
puo' essere tuttavia eseguita anche in pendenza della pubblicazione e
del controllo. In sostanza si tratta di concetti che si differenziano
non nella efficacia, ma nel consentire, prima dell' iter completo, la
produzione di effetti giuridici che in fondo si produrrebbero allo
scadere dei 20 giorni dal ricevimento della delibera da parte dei
Comitati Regionali di Controllo o delle Commissioni Provinciali di
Controllo. Osserva quindi che la differenze tra il termine eseguibile
ed esecutivita' sta non nella produzione degli effetti giuridici, ma
nel non avere o avere terminato il procedimento amministrativo.
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| art. 97 r.d. 3 marzo 1934, n. 530
art. 3 l. 9 giugno 1947, n. 530
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