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Documento


157588
IDG841200557
84.12.00557 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Meli Santi
Eseguibile ed esecutivita': differenze ed identificazioni
Amm. it., an. 38 (1983), fasc. 6, pag. 949-951
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1205; D12051
Premesso che, secondo dottrina, e' "esecutiva" la deliberazione che e' in condizione di essere eseguita perche' l' iter della sua formazione e' completo e si sono verificate le altre condizioni stabilite dalla legge, l' A. si pone il quesito della identificazione o meno delle espressioni "eseguibili" ed "esecutivita'". Osserva che il concetto di "esecutivita'" equivale ad efficacia, e che il concetto di "eseguibile" si riferisce alla deliberazione che pur non essendo ancora esecutiva nel significato giuridico dell' espressione, puo' essere tuttavia eseguita anche in pendenza della pubblicazione e del controllo. In sostanza si tratta di concetti che si differenziano non nella efficacia, ma nel consentire, prima dell' iter completo, la produzione di effetti giuridici che in fondo si produrrebbero allo scadere dei 20 giorni dal ricevimento della delibera da parte dei Comitati Regionali di Controllo o delle Commissioni Provinciali di Controllo. Osserva quindi che la differenze tra il termine eseguibile ed esecutivita' sta non nella produzione degli effetti giuridici, ma nel non avere o avere terminato il procedimento amministrativo.
art. 97 r.d. 3 marzo 1934, n. 530 art. 3 l. 9 giugno 1947, n. 530
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