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157620
IDG841200589
84.12.00589 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iannotta Raffaele
Nota a Cons. Stato sez. VI 2 marzo 1983, n. 113
Foro amm., an. 59 (1983), fasc. 3, pt. 1A, pag. 351-352
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14315; D14311
La decisione annotata concerne il problema della decorrenza della retribuzione per il pubblico impiegato; secondo il Consiglio di Stato non decorre dal decreto di nomina, ma dalla data di effettiva assunzione in servizio e cioe' dal servizio effettivamente svolto. Secondo l' A. tale orientamento non puo' essere pienamente condiviso in quanto il difetto di prestazione di servizio dovuto a illegittima inerzia dell' amministrazione non e' imputabile all' impiegato assunto in servizio tardivamente, ma occorre dare una efficacia giuridica retroattiva con conseguente possibilita' di configurare una mora credendi dell' amministrazione. Ulteriore problema e' secondo l' A. anche quello in cui sia la Corte dei Conti a negare il visto alla registrazione del decreto di nomina del vincitore di concorso che subisce cosi' notevoli pregiudizi.
l. 11 luglio 1980, n. 312
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