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| IDG841200593 | |
| 84.12.00593 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Caianiello Vincenzo
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| Momenti costitutivi dello ius aedificandi
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| relazione al Convegno sul tema "Riflessi della normativa urbanistica
contenuta nel d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella l. 25
marzo 1982, n. 94 sull' attivita' degli istituti di credito fondiario
ed edilizio", 28 ottobre 1982
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| Foro amm., an. 59 (1983), fasc. 3, pt. 1B, pag. 558-578
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D182
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| Trattasi della relazione al convegno organizzato dall' Istituto
nazionale per il credito edilizio per l' individuazione dei riflessi
prodotti dalla "legge Nicolazzi" (d.l. n. 9 del 1982 convertito con
legge n. 94 del 1982) sull' attivita' creditizia fondiaria. L' A.,
partendo dalla constatazione che l' attitudine fisica di un bene all'
edificazione non attribuisce di per se' al proprietario la facolta'
di costruire, svolge l' indagine volta ad individuare il momento in
cui la facolta' edificatoria viene acquisita nella sfera giuridica
del proprietario ed a verificare se il bene "fabbricabilita'", in
base alla legislazione attuale ed ai principi enunciati dalla Corte
Costituzionale nell' arco di un ventennio, possa ritenersi costituire
un' entita' aggiuntivaal diritto di proprieta' sull' area. L'
indagine viene percio' sviluppata attraverso il costante riferimento
ai seguenti concetti: a) il proprietario di un' area ha diritto a
costruire manufatti edilizi solo se e nei limiti in cui le norme
urbanistiche lo consentono; b) le prescrizioni urbanistiche non hanno
come scopo quello di conformare il diritto di proprieta', ma di
determinare i limiti di utilizzazione del territorio, cioe' il regime
giuridico dei beni; c) questo regime e' determinato dagli strumenti
urbanistici e non anche dall' autorizzazione e dalla concessione che
non hanno dunque effetti additivi di facolta' nuove, rendendo solo
possibile l' esercizio di facolta' gia' connesse con il diritto di
proprieta' su aree aventi un regime edificatorio. L' istituto del
silenzio-assenso, esteso ora anche alla concessione, dimostra come
entrambi i tipi di permessi a costruire non sono produttivi di un
diritto nuovo tant' e' che chi costruisce in violazione delle
prescrizioni urbanistiche, anche se ha osservato la procedura del
silenzio-assenso, continua a sottostare alle sanzioni repressive
proprie dell' abusivismo. Attesa la parificazione sostanziale ormai
verificatasi tra autorizzazione e concessione, come momento di
verifica della conformita' del progetto alle prescrizioni
urbanistiche, l' A. conclude auspicando de jure condendo il ritorno
ad una disciplina unitaria del permesso a costruire, e cio' per un'
esigenza di razionalizzazione, anche se si vogliono mantenere ipotesi
di gratuita' a fianco di quelle normali di onerosita'.
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| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
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