Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


157624
IDG841200593
84.12.00593 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caianiello Vincenzo
Momenti costitutivi dello ius aedificandi
relazione al Convegno sul tema "Riflessi della normativa urbanistica contenuta nel d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella l. 25 marzo 1982, n. 94 sull' attivita' degli istituti di credito fondiario ed edilizio", 28 ottobre 1982
Foro amm., an. 59 (1983), fasc. 3, pt. 1B, pag. 558-578
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D182
Trattasi della relazione al convegno organizzato dall' Istituto nazionale per il credito edilizio per l' individuazione dei riflessi prodotti dalla "legge Nicolazzi" (d.l. n. 9 del 1982 convertito con legge n. 94 del 1982) sull' attivita' creditizia fondiaria. L' A., partendo dalla constatazione che l' attitudine fisica di un bene all' edificazione non attribuisce di per se' al proprietario la facolta' di costruire, svolge l' indagine volta ad individuare il momento in cui la facolta' edificatoria viene acquisita nella sfera giuridica del proprietario ed a verificare se il bene "fabbricabilita'", in base alla legislazione attuale ed ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nell' arco di un ventennio, possa ritenersi costituire un' entita' aggiuntivaal diritto di proprieta' sull' area. L' indagine viene percio' sviluppata attraverso il costante riferimento ai seguenti concetti: a) il proprietario di un' area ha diritto a costruire manufatti edilizi solo se e nei limiti in cui le norme urbanistiche lo consentono; b) le prescrizioni urbanistiche non hanno come scopo quello di conformare il diritto di proprieta', ma di determinare i limiti di utilizzazione del territorio, cioe' il regime giuridico dei beni; c) questo regime e' determinato dagli strumenti urbanistici e non anche dall' autorizzazione e dalla concessione che non hanno dunque effetti additivi di facolta' nuove, rendendo solo possibile l' esercizio di facolta' gia' connesse con il diritto di proprieta' su aree aventi un regime edificatorio. L' istituto del silenzio-assenso, esteso ora anche alla concessione, dimostra come entrambi i tipi di permessi a costruire non sono produttivi di un diritto nuovo tant' e' che chi costruisce in violazione delle prescrizioni urbanistiche, anche se ha osservato la procedura del silenzio-assenso, continua a sottostare alle sanzioni repressive proprie dell' abusivismo. Attesa la parificazione sostanziale ormai verificatasi tra autorizzazione e concessione, come momento di verifica della conformita' del progetto alle prescrizioni urbanistiche, l' A. conclude auspicando de jure condendo il ritorno ad una disciplina unitaria del permesso a costruire, e cio' per un' esigenza di razionalizzazione, anche se si vogliono mantenere ipotesi di gratuita' a fianco di quelle normali di onerosita'.
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati