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| IDG841200594 | |
| 84.12.00594 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Romeo Giuseppe
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| Brevi note in tema di giurisdizione sull' atto di iscrizione nell'
albo dei consulenti del lavoro
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| nota a Cons. Stato sez. VI 15 dicembre 1982, n. 683
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| Foro amm., an. 59 (1983), fasc. 3, pt. 1A, pag. 368-371
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D960
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| Con la sentenza 15.12.1982, n. 683, il Consiglio di Stato, sez. VI,
ha affermato che le controversie concernenti l' iscrizione all' albo
dei consulenti del lavoro, appartengono alla giurisdizione del
giudice amministrativo, in quanto l' iscrizione e' subordinata ad un
requisito tipicamente soggetto a valutazioni discrezionali, quale e'
quello della buona condotta morale e civile. La nota, premesse alcune
notizie sul dibattito giurisprudenziale e dottrinale circa l'
iscrizione agli albi professionali, e sul rapporto tra liberta'
lavorativa (art. 4 Cost.) e regime normativo e pubblicistico delle
professioni, afferma, quanto al problema della giurisdizione circa le
controversie inerenti le iscrizioni agli albi professionali che la
sentenza del Consiglio di Stato citata e' condivisibile solo nelle
specifiche conclusioni raggiunte e non nella motivazione. Infatti, ai
fini dell' individuazione della giurisdizione, non tanto e' rilevante
il carattere "discrezionale" o "vincolato" dell' atto di iscrizione,
quanto il carattere provvedimentale o meno dell' atto di iscrizione,
che puo' essere desunto solo dalle specifiche norme di legge che lo
prevedono.
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| art. 8 l. 11 gennaio 1979, n. 12
art. 2229 c.c.
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