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157625
IDG841200594
84.12.00594 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romeo Giuseppe
Brevi note in tema di giurisdizione sull' atto di iscrizione nell' albo dei consulenti del lavoro
nota a Cons. Stato sez. VI 15 dicembre 1982, n. 683
Foro amm., an. 59 (1983), fasc. 3, pt. 1A, pag. 368-371
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D960
Con la sentenza 15.12.1982, n. 683, il Consiglio di Stato, sez. VI, ha affermato che le controversie concernenti l' iscrizione all' albo dei consulenti del lavoro, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l' iscrizione e' subordinata ad un requisito tipicamente soggetto a valutazioni discrezionali, quale e' quello della buona condotta morale e civile. La nota, premesse alcune notizie sul dibattito giurisprudenziale e dottrinale circa l' iscrizione agli albi professionali, e sul rapporto tra liberta' lavorativa (art. 4 Cost.) e regime normativo e pubblicistico delle professioni, afferma, quanto al problema della giurisdizione circa le controversie inerenti le iscrizioni agli albi professionali che la sentenza del Consiglio di Stato citata e' condivisibile solo nelle specifiche conclusioni raggiunte e non nella motivazione. Infatti, ai fini dell' individuazione della giurisdizione, non tanto e' rilevante il carattere "discrezionale" o "vincolato" dell' atto di iscrizione, quanto il carattere provvedimentale o meno dell' atto di iscrizione, che puo' essere desunto solo dalle specifiche norme di legge che lo prevedono.
art. 8 l. 11 gennaio 1979, n. 12 art. 2229 c.c.
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