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157628
IDG841200597
84.12.00597 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Antino Settevendemmie Giovanni
Sulla rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimita' costituzionale delle norme che introducono un terminedi prescrizione del diritto e dall' azione nella pensionistica di guerra
nota a ord. C. Conti sez. II 23 marzo 1982, n. 126
Foro amm., an. 59 (1983), fasc. 3, pt. 1A, pag. 53-535
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D15401
L' ordinanza di rinvio -cui si riferisce la nota- pone il dubbio di costituzionalita' degli artt. 99 comma 2, 116 comma 1 e 117 comma 2 del testo unico 23 dicembre 1978, n. 915 (e conseguentemente degli artt. 25 e 26 d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 834) per violazione dell' art. 3 Cost., nella parte in cui prevedono un termine quinquennale di prescrizione del diritto a chiedere pensioni di guerra e del diritto a ricorrere alla Corte dei Conti, argomentando dal fatto che vertesi in tema di diritto soggettivo di natura patrimoniale, di carattere paritetico, al apri del diritto al trattamento ordinario di quiescenza, quest' ultimo espressamente dichiarato imperscrittibile dall' art. 5 T.U. n. 1092/73, e nel presupposto del processo di omogeneizzazione in atto, piu' volte affermato dalla Corte Costituzionale, della tutela giurisdizionale dei due diritti (alla pensione ordinaria e alla pensione di guerra). Premesso che la sentenza 97/80 Corte Cost., soppressiva del termine perentorio di 90 giorni per produrre ricorso alla Corte dei Conti in materia di pensioni di guerra, muove dallo stesso presupposto della sentenza 8/76 della Corte Costituzionale, che ha abolito lo stesso termine per le pensioni ordinarie (perche' trattasi in entrambi i casi di diritto soggettivo, di natura patrimoniale, perche' oggetto del giudizio pensionistico e' il contenuto del rapporto controverso e non soltanto la legittimita' del provvedimento impugnato) l' A. sostiene che dalla natura di diritto soggettivo della pretesa puo' farsi discendere la caducazione del termine perentorio di decadenza ma non anche del termine di prescrizione del diritto stesso specie in presenza di norma positiva che ne sancisce la prescrittibilia'. Ne' le norme sottoposte al dubbio di costituzionalita' possono essere censurate sotto il profilo della irragionevolezza, a confronto della diversa disciplina posta dall' art. 5 T.U. n. 1093/73 relativo alle pensioni ordinarie. Invero l' A. ritiene che non sembra consentito di tacciare di irragionevolezza il diverso trattamento normativo disposto dal legislatore quanto all' istituto della prescrizione del diritto a pensione di guerra, dacche' risponde a preminenti ragioni di interesse generale (necessita' di definitiva chiusura del contenzioso pensionistico di guerra) l' imposizione di una disciplina sulla prescrizione, ancorche' obiettivamente riferibile a situazioni strutturalmente simili (alla pensionistica ordinaria).
d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 834 art. 99 comma 2 d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915
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