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| IDG841200597 | |
| 84.12.00597 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| D' Antino Settevendemmie Giovanni
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| Sulla rimessione alla Corte Costituzionale della questione di
legittimita' costituzionale delle norme che introducono un terminedi
prescrizione del diritto e dall' azione nella pensionistica di guerra
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| nota a ord. C. Conti sez. II 23 marzo 1982, n. 126
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| Foro amm., an. 59 (1983), fasc. 3, pt. 1A, pag. 53-535
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D15401
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| L' ordinanza di rinvio -cui si riferisce la nota- pone il dubbio di
costituzionalita' degli artt. 99 comma 2, 116 comma 1 e 117 comma 2
del testo unico 23 dicembre 1978, n. 915 (e conseguentemente degli
artt. 25 e 26 d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 834) per violazione dell'
art. 3 Cost., nella parte in cui prevedono un termine quinquennale di
prescrizione del diritto a chiedere pensioni di guerra e del diritto
a ricorrere alla Corte dei Conti, argomentando dal fatto che vertesi
in tema di diritto soggettivo di natura patrimoniale, di carattere
paritetico, al apri del diritto al trattamento ordinario di
quiescenza, quest' ultimo espressamente dichiarato imperscrittibile
dall' art. 5 T.U. n. 1092/73, e nel presupposto del processo di
omogeneizzazione in atto, piu' volte affermato dalla Corte
Costituzionale, della tutela giurisdizionale dei due diritti (alla
pensione ordinaria e alla pensione di guerra). Premesso che la
sentenza 97/80 Corte Cost., soppressiva del termine perentorio di 90
giorni per produrre ricorso alla Corte dei Conti in materia di
pensioni di guerra, muove dallo stesso presupposto della sentenza
8/76 della Corte Costituzionale, che ha abolito lo stesso termine per
le pensioni ordinarie (perche' trattasi in entrambi i casi di diritto
soggettivo, di natura patrimoniale, perche' oggetto del giudizio
pensionistico e' il contenuto del rapporto controverso e non soltanto
la legittimita' del provvedimento impugnato) l' A. sostiene che dalla
natura di diritto soggettivo della pretesa puo' farsi discendere la
caducazione del termine perentorio di decadenza ma non anche del
termine di prescrizione del diritto stesso specie in presenza di
norma positiva che ne sancisce la prescrittibilia'. Ne' le norme
sottoposte al dubbio di costituzionalita' possono essere censurate
sotto il profilo della irragionevolezza, a confronto della diversa
disciplina posta dall' art. 5 T.U. n. 1093/73 relativo alle pensioni
ordinarie. Invero l' A. ritiene che non sembra consentito di tacciare
di irragionevolezza il diverso trattamento normativo disposto dal
legislatore quanto all' istituto della prescrizione del diritto a
pensione di guerra, dacche' risponde a preminenti ragioni di
interesse generale (necessita' di definitiva chiusura del contenzioso
pensionistico di guerra) l' imposizione di una disciplina sulla
prescrizione, ancorche' obiettivamente riferibile a situazioni
strutturalmente simili (alla pensionistica ordinaria).
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| d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 834
art. 99 comma 2 d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915
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