| Lo stato giuridico del personale (basato sui principi del pubblico
impiego) e' di competenza dello Stato e solo marginalmente delle
Regioni e delle USL, presso le quali il sistema della contrattazione
collettiva e delle qualifiche funzionali ha sostituito quello delle
carriere (pur non avendo tale rapporto d' impiego origine
contrattuale): ogni asssunzione dovrebbe avvenire nella quualifica
funzionale e non nel posto. Il trattamento economico e' uguale per i
dipendenti di tutte le USL (strutture operative dei Comuni prive di
autonoma personalita' giuridica), collocati in ruoli regionali,
assunti dalla Regione su richiesta delle USL ed amministrati dai
Comitati di Gestione. Esistono 4 ruoli (sanitario, tecnico,
professionale, amminsitrativo): ogni qualifica comprende diversi
profili professionali cui si accede per concorso; i ruoli si
articolano in tabelle e quadri ed il personale e' raggruppato per
professioni e ordinato in livelli. Gli incarichi dirigenziali
(coordinatore sanitario ed amministrativo) sono conferiti per almeno
un triennio e l Ufficio di direzione e' un ufficio di alti dirigenti
presieduto (alternativamente) dai due coordinatori. Le piante
organiche indicano tutti i posti previsti localmente, mentre i ruoli
regionali costituiscono gli elenchi nominativi del personale. La
disciplina delle promozioni si identifica con quella dei concorsi, i
trasferimenti implicano passaggi da un ente all' altro e la sede di
servizio e' l' USL di appartenenza. Si procede senza concorsi per le
chiamate dirette, per l' assistenza religiosa cattolica, per le
assunzioni obbligatorie, per le assunzioni di "straordinari" e per i
posti convenzionati. Il d.m. 30/1/1982 comprende "moduli" di 4
articoli ciascuno (requisiti, commissioni, prove, punteggi). I
responsabili dei servizi compongono l' Ufficio di direzione dell'
USL, i cui dipendenti solo eccezionalmente possono essere destinati a
mansioni diverse (ma equivalenti) rispetto a quelle svolte, e sono
tutti inquadrati nel personale impiegatizio, con il diritto e doveri
tipici del pubblico impiego e con la sola prospettiva di una carriera
"economica" (sono state abolite le note caratteristiche). Il
collocamento a riposo avviene a 60-65-70 anni. Il rapporto di lavoro
puo' essere a "tempo definito" (normale) o a "tempo pieno"
(eventuale) e la libera professione e' consentita solo a medici e
veterinari (compresi i medici a tempo pieno): il medico viene
nominato con rapporto d' impiego a tempo definito ed, a domanda, puo'
essere ammesso al tempo pieno, come pure puo' essere riammesso
(discrezionalmente) al tempo definito dal Comitato di Gestione dell'
USL. Il veterinario viene, invece, inquadrato soltanto in un rapporto
di servizio a tempo pieno.
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