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157663
IDG841200632
84.12.00632 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tescaroli Nereo
L' espropriazione dei beni appartenenti a minori, interdetti, assenti e ad enti pubblici (artt. 57 e segg. della legge 25 giugno 1865, n. 2359)
Amm. it., an. 38 (1983), fasc. 9, pag. 1271-1276
D1310; D300001; D30003; D300072
L' A. svolge alcune note circa la pratica applicazione delle disposizioni di cui all' art. 57 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, relative all' istituto dell' acquisizione di beni da persone incapaci nel corso del procedimento espropriativo. Rileva che giustamente e' stato detto che l' espropriazione per pubblica utilita' consente, per atto unilaterale della Pubblica Amministrazione, e quindi in forma coattiva, di sottrarre la proprieta' e disponibilita' di un bene ad un soggetto in favore dell' espropriante perche' venga soddisfatto un interesse generale della collettivita'. Trattandosi di atto autoritativo, per il perfezionamento degli atti espropriativi non e' necessaria alcuna manifestazione di volonta' dell' espropriato, spogliato per ordine dell' autorita' del diritto di proprieta'; quindi quando espropriato sia un minore, un interdetto o un assente non si fara' luogo alla richiesta di alcuna particolare autorizzazione, ma si dovra' solo fare ricorso agli atti di volontaria giurisdizione previsti dalle vigenti norme di diritto positivo. L' A. ritiene pertanto opportuno richiamare la normativa che regola ciascuna delle figure considerate per stabilire quale documentazione sia da acquisire dall' espropriante per la validita' della particolare procedura espropriativa.
art. 57 l. 25 giugno 1865, n. 2359
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