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| IDG841200632 | |
| 84.12.00632 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tescaroli Nereo
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| L' espropriazione dei beni appartenenti a minori, interdetti, assenti
e ad enti pubblici (artt. 57 e segg. della legge 25 giugno 1865, n.
2359)
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| Amm. it., an. 38 (1983), fasc. 9, pag. 1271-1276
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| D1310; D300001; D30003; D300072
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| L' A. svolge alcune note circa la pratica applicazione delle
disposizioni di cui all' art. 57 della legge 25 giugno 1865 n. 2359,
relative all' istituto dell' acquisizione di beni da persone incapaci
nel corso del procedimento espropriativo. Rileva che giustamente e'
stato detto che l' espropriazione per pubblica utilita' consente, per
atto unilaterale della Pubblica Amministrazione, e quindi in forma
coattiva, di sottrarre la proprieta' e disponibilita' di un bene ad
un soggetto in favore dell' espropriante perche' venga soddisfatto un
interesse generale della collettivita'. Trattandosi di atto
autoritativo, per il perfezionamento degli atti espropriativi non e'
necessaria alcuna manifestazione di volonta' dell' espropriato,
spogliato per ordine dell' autorita' del diritto di proprieta';
quindi quando espropriato sia un minore, un interdetto o un assente
non si fara' luogo alla richiesta di alcuna particolare
autorizzazione, ma si dovra' solo fare ricorso agli atti di
volontaria giurisdizione previsti dalle vigenti norme di diritto
positivo. L' A. ritiene pertanto opportuno richiamare la normativa
che regola ciascuna delle figure considerate per stabilire quale
documentazione sia da acquisire dall' espropriante per la validita'
della particolare procedura espropriativa.
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| art. 57 l. 25 giugno 1865, n. 2359
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