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157664
IDG841200633
84.12.00633 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Orlandi Ersilio
La nuova procedura per l' applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa per infrazione ai regolamenti comunali
Amm. it., an. 38 (1983), fasc. 9, pag. 1277-1278
D21900
Premesso che la procedura per le violazioni amministrative alle norme delle leggi dello Stato e degli altri enti pubblici e' di competenza dell' autorita' amministrativa, mentre qualla relativa alle infrazioni alle norme non depenalizzate ex legge n. 689/1981, cioe' alle infrazioni che costituicono reato previste dal Codice Penale e da leggi speciali, e' di competenza dell' autorita' giudiziaria; l' A. osserva che per quanto riguarda le infrazioni alle norme dei regolamenti comunali la procedura che il Sindaco deve seguire e' la seguente: qualora per le suddette infrazioni non sia ammessa, o non abbia avuto luogo, la conciliazione in via breve, i relativi verbali, redatti da vigili urbani o altri agenti, vanno ai sensi art. 17 l. 689/1981 esaminati dal sindaco il quale puo' applicare una sanzione da l. 4.000 a l. 1.000.000; qualora la persona che ha commesso la violazione non paghi, il sindaco emette ordinanza - ingiunzione a pagare entro 30 giorni, scaduti i quali il sindaco medesimo provvede al recupero della somma nei modi e termini indicati dall' art. 27 della legge 689 e cioe' applicando le norme per la riscossione imposte dirette di cui al Testo Unico n. 858 del 1963.
d.p.r. 15 maggio 1963, n. 858 art. 17 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 26 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 32 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 102 l. 24 novembre 1981, n. 689
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