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157676
IDG841200645
84.12.00645 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cerretini Franco
Le ordinanze
Amm. it., an. 38 (1983), fasc. 10, pag. 1433-1440
D120; D40721
Richiamati i precedenti storici dell' ordinanza, l' A. ricorda che nel diritto processuale civile l' ordinanza e' un provvedimento del giudice, che viene emanato nel corso del procedimento allo scopo di imprimere al processo uno svolgimento ordinato e sollecito; mentre nel processo penale l' ordinanza e' un provvedimento del giudice emesso su richiesta delle parti o d' ufficio nel corso dell' istruzione o del giudizio, oppure in un rapporto processuale gia' esaurito. Tratta quindi del potere di ordinanza genericamente inteso nel diritto pubblico, quale potere delle autorita' governative di emanare disposizioni con contenuto normativo, per poi soffermarsi in particolare sulle ordinanze amminstrative che sono "atti amministrativi" e cioe' manifestazioni di volonta' emessi da un soggetto della Pubblica Amministrazione autorizzato dalla legge.
art. 18 l. 11 marzo 1953, n. 87 art. 7 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. e art. 177 c.p.c. art. 148 c.p.p. art. 4 d.p.r. 15 giugno 1959, n. 432
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