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Documento


157709
IDG841200679
84.12.00679 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bongiovanni Vincenzo
Verso una motivazione implicita non desumibile dagli atti del procedimento, in assenza di richiamo espresso a fatti ed atti di supporto?
nota a Cons. Stato sez. V 24 maggio 1983, n. 172
Cons. Stato, an. 34 (1983), fasc. 12, pt. 2, pag. 1615-1620
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14313; D1204; D1209
Il Consiglio di Stato in sede di appello ha riformato le sentenze del TAR Lazio impugnate statuendo che il provvedimento di dimissioni per esito sfavorevole del periodo di prova dell' impiegato comunale e provinciale deve indicare la causa generica di cio' al fine di non pregiudicare le future possibilita' di lavoro dell' interessato. L' obbligo della deliberazione della motivazione per fine prova in quanto provvedimento sfavorevole potrebbe essere soddisfatto solo facendo in modo che dagli atti inseriti nel fascicolo personale del dipendente emergano le ragioni che hanno portato a tale provvedimento. Tra questi atti figurano ad esempio contestazioni disciplinari, giudizi di superiori, accertamenti attinenti alla qualita' del servizio.
TAR LA sez. II 22 ottobre 1980, n. 800 TAR LA sez. II 17 febbraio 1982, n. 193 art. 224 r.d. 3 marzo 1934, n. 383
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