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157721
IDG841200691
84.12.00691 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Minieri Giuseppe
Evoluzione o involuzione della tutela cautelare nel processo amministrativo
relazione al Convegno di studi su "Il processo amministrativo: a dieci anni dalla legge istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali", organizzato dalla Societa' italiana avvocati amministrativisti, Milano, 1 aprile 1982
Riv. amm. Rep. it., an. 134 (1983), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 488-502
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15306
Secondo l' A. la giurisdizione amministrativa esalta la posizione di centralita' del giudice quale attuatore primario della giustizia amministrativa. Va rilevato che, anche se la legislazione sul processo amministrativo e' rimasta strutturata su di un giudizio inteso come giudizio su atti e quindi di mera impugnazione, si e' pero' pervenuti, accanto alle azioni di annullamento, anche a quelle di accertamento e di condanna, soprattutto per l' apporto venuto dal settore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui diritti soggettivi. L' A. accenna poi alla ricchezza di procedimenti urgenti e cautelari nel giudizio civile, confrontandoli con la scarsezza e la limitatissima operativita' di tali meccanismi nel giudizio amministrativo. Viene poi esaminato quello che peraltro e' l' unico potere cautelare attribuito al giudice amministrativo e cioe' la sospensione degli effetti dell' atto quando da tali effetti consegua un danno grave e irreparabile. Il procedimento cautelare cosi' come e' oggi regolato dalla legge e' quindi esperibile solo in relazione agli atti positivi e non a quelli negativi, alle azioni di accertamento o di condanna, nei casi di comportamenti omissivi od inerti e neppure a tutela dei diritti soggettivi in sede di giurisdizione esclusiva. L' A. esamina poi gli atteggiamenti tenuti nella materia dalla giurisprudenza, affermando che il comportamento della Corte Costituzionale dal 1974 ad oggi e' sintomatico del travaglio sul tema della tutela cautelare e denuncia atteggiamenti valutativi anche in netto contrasto tra loro.
art. 26 comma 3 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 art. 16 l. 28 gennaio 1977, n. 10 d.p.r. 24 marzo 1981, n. 145
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