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| IDG841200691 | |
| 84.12.00691 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Minieri Giuseppe
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| Evoluzione o involuzione della tutela cautelare nel processo
amministrativo
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| relazione al Convegno di studi su "Il processo amministrativo: a
dieci anni dalla legge istitutiva dei Tribunali amministrativi
regionali", organizzato dalla Societa' italiana avvocati
amministrativisti, Milano, 1 aprile 1982
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| Riv. amm. Rep. it., an. 134 (1983), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 488-502
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D15306
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| Secondo l' A. la giurisdizione amministrativa esalta la posizione di
centralita' del giudice quale attuatore primario della giustizia
amministrativa. Va rilevato che, anche se la legislazione sul
processo amministrativo e' rimasta strutturata su di un giudizio
inteso come giudizio su atti e quindi di mera impugnazione, si e'
pero' pervenuti, accanto alle azioni di annullamento, anche a quelle
di accertamento e di condanna, soprattutto per l' apporto venuto dal
settore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui
diritti soggettivi. L' A. accenna poi alla ricchezza di procedimenti
urgenti e cautelari nel giudizio civile, confrontandoli con la
scarsezza e la limitatissima operativita' di tali meccanismi nel
giudizio amministrativo. Viene poi esaminato quello che peraltro e'
l' unico potere cautelare attribuito al giudice amministrativo e
cioe' la sospensione degli effetti dell' atto quando da tali effetti
consegua un danno grave e irreparabile. Il procedimento cautelare
cosi' come e' oggi regolato dalla legge e' quindi esperibile solo in
relazione agli atti positivi e non a quelli negativi, alle azioni di
accertamento o di condanna, nei casi di comportamenti omissivi od
inerti e neppure a tutela dei diritti soggettivi in sede di
giurisdizione esclusiva. L' A. esamina poi gli atteggiamenti tenuti
nella materia dalla giurisprudenza, affermando che il comportamento
della Corte Costituzionale dal 1974 ad oggi e' sintomatico del
travaglio sul tema della tutela cautelare e denuncia atteggiamenti
valutativi anche in netto contrasto tra loro.
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| art. 26 comma 3 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
art. 16 l. 28 gennaio 1977, n. 10
d.p.r. 24 marzo 1981, n. 145
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