| Posto in evidenza come nel caso di cessione "pro soluto", per
dottrina e giurisprudenza concordi, si produca l' immediata e
definitiva liberazione del credito cedente, al momento stesso e in
diretta derivazione dell' avvenuta cessione, l' A., in tema di
detraibilita' fiscale di perdita su credito, richiama la risoluzione
6 settembre 1980 n. 9/517 del Ministero Finanze, che non solo ha
risolto il quesito di specie (in tema di perdite per "rinuncia" ai
crediti), ma ha posto un principio di carattere generale secondo il
quale in tutti i casi di rinuncia volontaria ad un credito, questa
determina una perdita detraibile nella determinazione del reddito
imponibile dell' esercizio in cui si e' concretizzata. Secondo l' A.
l' analogia tra rinuncia volontaria e cessione volontaria "pro
soluto" e' palese.
| |