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157736
IDG841200718
84.12.00718 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vucusa Riccardo
Carattere giuridico delle registrazioni e certificazioni anagrafiche e di stato civile agli effetti della loro qualificazione di atti pubblici
Amm. it., an. 38 (1983), fasc. 11, pag. 1599-1602
D1800; D1801
L' A. rileva che gli atti di stato civile fanno parte degli atti di accertamento, dichiarativo e costitutivo, per i quali la legge prevede lo speciale istituto della pubblicita' posta a difesa del diritto del singolo contro l' aggressione dei terzi, mentre gli atti anagrafici rientrano nell' ampia categoria degli atti dichiarativi e la loro natura di atti pubblici e' quella comune agli atti in genere della pubblica amministrazione. La certificazione anagrafica e' infatti un atto amministrativo definito come mera attestazione di conoscenza ed avente un valore dichiarativo. Osserva quindi che l' atto anagrafico e' un atto pubblico avente efficacia probatoria "iuris tantum", e non "iuris et de iure" come gli atti pubblici disciplinati dall' art. 2699 c.c., e che non e' impugnabile con querela di falso. Rileva che con l' art. 1 della legge anagrafica n. 1228/1954 venne conferito agli atti anagrafici la qualifica di atti pubblici: meglio sarebbe stato che il legislatore si fosse astenuto da definirli tali, in quanto da detta qualificazione discende una serie di conseguenze giuridiche non molto pacifiche, sia nell' analisi giuridica sia nell' attuazione pratica.
l. 24 dicembre 1954, n. 1228 art. 2699 c.c. art. 450 c.c. d.p.r. 31 gennaio 1958, n. 136
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