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| IDG841200718 | |
| 84.12.00718 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Vucusa Riccardo
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| Carattere giuridico delle registrazioni e certificazioni anagrafiche
e di stato civile agli effetti della loro qualificazione di atti
pubblici
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| Amm. it., an. 38 (1983), fasc. 11, pag. 1599-1602
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| D1800; D1801
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| L' A. rileva che gli atti di stato civile fanno parte degli atti di
accertamento, dichiarativo e costitutivo, per i quali la legge
prevede lo speciale istituto della pubblicita' posta a difesa del
diritto del singolo contro l' aggressione dei terzi, mentre gli atti
anagrafici rientrano nell' ampia categoria degli atti dichiarativi e
la loro natura di atti pubblici e' quella comune agli atti in genere
della pubblica amministrazione. La certificazione anagrafica e'
infatti un atto amministrativo definito come mera attestazione di
conoscenza ed avente un valore dichiarativo. Osserva quindi che l'
atto anagrafico e' un atto pubblico avente efficacia probatoria
"iuris tantum", e non "iuris et de iure" come gli atti pubblici
disciplinati dall' art. 2699 c.c., e che non e' impugnabile con
querela di falso. Rileva che con l' art. 1 della legge anagrafica n.
1228/1954 venne conferito agli atti anagrafici la qualifica di atti
pubblici: meglio sarebbe stato che il legislatore si fosse astenuto
da definirli tali, in quanto da detta qualificazione discende una
serie di conseguenze giuridiche non molto pacifiche, sia nell'
analisi giuridica sia nell' attuazione pratica.
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| l. 24 dicembre 1954, n. 1228
art. 2699 c.c.
art. 450 c.c.
d.p.r. 31 gennaio 1958, n. 136
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