| Posto in evidenza che l' atto amministrativo, adottato dalla pubblica
amministrazione nell' uso dei suoi poteri e per il perseguimento
delle sue finalita' istituzionali, e' immediatamente esecutorio e che
neppure l' impugnativa avanti all' organo giurisdizionale per
ottenerne la declaratoria di illegittimita' ne impedisce di diritto
l' efficacia, l' A. rileva che quella parte del diritto processuale
amministrativo, che si occupa della sospensione dell' esecuzione del
provvedimento impugnato, ha avuto in questi ultimi tempi
significativi sviluppi, sia per merito della dottrina, sia per i
decisivi interventi della giurisprudenza, in cui si e' piu' che in
passato affermata l' esigenza che siano dedotte, nella loro
concretezza, le prove del grave ed irreparabile danno, quale
essenziale presupposto della sospensione. Osserva come la giustizia
amministrativa tenda istituzionalmente al ripristino della legalita'
e ad assicurare al cittadino una tutela immediata attraverso la
sospensione dell' esecuzione del provvedimento impugnato. Richiamata
quindi la normativa che regola l' istituto della sospensione dell'
efficacia del provvedimento amministrativo, l' A. ne illustra i
presupposti, tratta poi del contraddittorio per la valutazione dei
presupposti stessi, della rappresentazione, dell' interesse pubblico,
degli effetti della sospensione sul procedimento amministrativo ed
infine dello svolgimento del procedimento cautelare, rinviando il
completamento della trattazione dell' istituto in esame ad un
prossimo fascicolo della stessa rivista.
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