| Premesso che la normativa vigente, tuttora ancorata in parte a
pregressi concetti, presenta i nostri comuni come enti
amministrativi, mentre oggi tale figura e' completamente mutata,
essendo prevalentemente divenuti enti erogatori di pubblici servizi,
l' A. ritiene che le condizioni socio-economiche raggiunte dalle
nostre popolazioni richiedano una continua e vigilante presenza dell'
ente pubblico, primo fra tutti il comune, onde soddisfare tutti i
bisogni della propria collettivita'. Osserva come da cio' si evinca
la necessita' di dare a comuni e province i necessari mezzi
finanziari, onde possano assolvere a quanto viene loro richiesto. In
particolare osserva che, l' essere gli enti locali chiamati al
soddisfacimento di compiti sempre piu' crescenti, impone una loro
moderna organizzazione che assicuri l' espletamento dei compiti
stessi, specie per quanto concerne la scelta oculata del corpo
impiegatizio ed il relativo adeguato trattamento economico. Rileva in
proposito come invece le leggi, in questi ultimi tempi susseguitesi e
recanti provvedimenti per la finanza locale, siano state sempre
indirizzate al contenimento della spesa corrente e conseguentemente
abbiano posto delle limitazioni all' aumento del numero del personale
e per quanto riguarda il trattamento economico hanno tenuto fermi i
limiti di cui all' art. 228 del Testo Unico del 1934 n. 383. L' A.
ritiene pertanto che la suddetta normativa, pur se richiesta da
obiettive esigenze, e' comunque in stridente contrasto con il
principio dell' autonomia, e se poteva giustificarsi, sia pure in
parte, quando in base ai precedenti contratti le spese del personale
erano a totale carico dello Stato, attualmente, effettuando lo Stato
i trasferimenti in favore dei Comuni e Province in base a criteri
stabiliti nella legge n. 131 del 1983, non si giustificano piu' le
limitazioni di carattere numerico ed economico nel settore del
personale.
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