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157746
IDG841200728
84.12.00728 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pulli Italo Rosario
Le limitazioni poste nel settore del personale agli enti locali e la legge 26 aprile 1983, n. 131
Amm. it., an. 38 (1983), fasc. 12, pag. 1756-1762
D1432
Premesso che la normativa vigente, tuttora ancorata in parte a pregressi concetti, presenta i nostri comuni come enti amministrativi, mentre oggi tale figura e' completamente mutata, essendo prevalentemente divenuti enti erogatori di pubblici servizi, l' A. ritiene che le condizioni socio-economiche raggiunte dalle nostre popolazioni richiedano una continua e vigilante presenza dell' ente pubblico, primo fra tutti il comune, onde soddisfare tutti i bisogni della propria collettivita'. Osserva come da cio' si evinca la necessita' di dare a comuni e province i necessari mezzi finanziari, onde possano assolvere a quanto viene loro richiesto. In particolare osserva che, l' essere gli enti locali chiamati al soddisfacimento di compiti sempre piu' crescenti, impone una loro moderna organizzazione che assicuri l' espletamento dei compiti stessi, specie per quanto concerne la scelta oculata del corpo impiegatizio ed il relativo adeguato trattamento economico. Rileva in proposito come invece le leggi, in questi ultimi tempi susseguitesi e recanti provvedimenti per la finanza locale, siano state sempre indirizzate al contenimento della spesa corrente e conseguentemente abbiano posto delle limitazioni all' aumento del numero del personale e per quanto riguarda il trattamento economico hanno tenuto fermi i limiti di cui all' art. 228 del Testo Unico del 1934 n. 383. L' A. ritiene pertanto che la suddetta normativa, pur se richiesta da obiettive esigenze, e' comunque in stridente contrasto con il principio dell' autonomia, e se poteva giustificarsi, sia pure in parte, quando in base ai precedenti contratti le spese del personale erano a totale carico dello Stato, attualmente, effettuando lo Stato i trasferimenti in favore dei Comuni e Province in base a criteri stabiliti nella legge n. 131 del 1983, non si giustificano piu' le limitazioni di carattere numerico ed economico nel settore del personale.
l. 26 aprile 1983, n. 131
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