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Documento


157750
IDG841200732
84.12.00732 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bruni Ugo
Considerazioni ed osservazioni intorno all' appellativo di "seduta", riferito alle riunioni del Consiglio comunale
Amm. it., an. 38 (1983), fasc. 12, pag. 1775-1777
D14210
Premesso che l' ambiguita' con la quale l' appellativo di seduta viene comunemente usato ed e' stato spesso recepito nei singoli regolamenti comunali ha stimolato l' interesse per la ricerca di un suo preciso significato giuridico, l' A. ritiene che la problematica su cui occorra focalizzare l' attenzione, per una corretta o coerente impostazione della questione, investa la individuazione del valore comparato da attribuire ai termini, all' apparenza sinonimi, di "adunanza", "seduta" e "sessione", cui la normativa fa richiamo in materia di convocazione del Consiglio Comunale. Alla luce della vigente legislazione in materia, l' A. rileva che il termine "adunanza" appare impiegato per indicare in modo ben preciso la singola riunione del Consiglio Comunale; che l' appellativo "seduta" deve rapportarsi al complesso delle adunanze da tenersi nei giorni indicati nell' avviso di convocazione del Consiglio comunale per la trattazione degli argomenti posti all' ordine del giorno; che il termine "sessione" esprime invece un concetto di maggiore ampiezza, riferito ad ambienti temporali piu' estesi, rispetto a quello di adunanza e di seduta, con la precisa finalizzazione di stabilire quando il Consiglio debba essere convocato per obbligo di legge (come: sessioni ordinarie, sessioni straordinarie).
r.d. 3 marzo 1934, n. 383
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