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157761
IDG841200743
84.12.00743 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Volpe G.P.
Nota a Cons. Stato ad. plen. 22 dicembre 1982, n. 21
Foro it., an. 108 (1983), fasc. 9, pt. 3, pag. 287-292
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15308; D15314
L' A. rileva che la decisione in rassegna risolve un dissidio giurisprudenziale, a seguito del quale la sezione VI aveva rimesso all' Adunanza plenaria la questione se l' eccezione pregiudiziale non esaminata dal Tribunale Amministrativo Regionale, che abbia deciso il ricorso respingendolo nel merito, possa essere ripresentata, in via di eccezione senza necessita' di appello incidentale, nel giudizio di appello instaurato dal ricorrente soccombente. Osserva che la forza chiarificatrice della decisione annotata sta nell' aver iniziato a motivare proprio dal punto che pareva piu' in ombra in precedenti decisioni, cioe' il potere-dovere del giudice d' appello di verificare l' eventuale esistenza di impedimenti processuali. Rileva infine che l' adunanza plenaria si e' pronunciata impostando il problema nella generalita' dei suoi aspetti. La nota contiene numerosi richiami dottrinali e giurisprudenziali in materia.
art. 28 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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