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157784
IDG841200766
84.12.00766 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iannotta Raffaele
Osservazione a Cass. 15 novembre 1982, n. 6085
Foro amm., an. 59 (1983), fasc. 11, pt. 1A, pag. 2102
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0231
La Corte di Cassazione ha applicato i criteri relativi al giudizio di Cassazione, instaurato attraverso una sentenza di merito, anche ai giudizi su impugnazione di decisione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura. Invece la nega nel caso di impugnativa dei provvedimenti disciplinari adottati dall' amministrazione pubblica, in quanto in questo secondo caso la riduzione della cognizione del Giudice amministrativo ad un esame identico a quello della Cassazione violerebbe l' art. 113 Cost.. L' Ae. ricorda poi la sentenza della Corte Costituzionale 10/5/82 n. 86 che ha dichiarato incostituzionale la normativa che permetteva il conferimento della qualifica di magistrati di Cassazione, indipendentemente dalla titolarita' delle funzione esplicate.
C. Cost. 10 maggio 1982, n. 86
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