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Documento


157787
IDG841200769
84.12.00769 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pisana Sergio Maria
Sul momento di raffronto fra vecchio e nuovo trattamento per evitare la reformatio in peius nei passaggi di carriera dei pubblici impiegat
Foro amm., an. 59 (1983), fasc. 11, pt. 1B, pag. 2320-2326
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D14316; D14315
Premesso che nel passaggio di carriera degli impiegati dello Stato l' art. 202 testo unico impiegati civili dello Stato e l' art. 12 d.p.r. 28 dicembre 1970 n. 1079 prevedono l' attribuzione di assegno ad personam e, rispettivamente, di aumenti periodici in modo di assicurare una retribuzione non inferiore a quella goduta nella precedente carriera, e fatte alcune puntualizzazioni circa l' ambito di applicazione del principio, l' A. si pone il problema dell' individuazione del momento cui riferirsi per effettuare il confronto fra vecchio e nuovo trattamento economico. Effettua a tal fine una rassegna della giurisprudenza del Consiglio di Stato, dei Tribunali Amministrativi Regionali e della Corte dei Conti a partire dal 1969, da cui risulta che tale momento e' stato individuato, di volta in volta, nella data di decorrenza giuridica della nuova nomina, o nella data di emanazione dell' atto formale di tale nomina, o nella data di effettiva immissione nelle nuove mansioni. Attraverso oscillazioni e ripensamenti, sembra che la giurisprudenza si sia finalmente attestata sulla tesi dell' atto formale di nomina: tesi che all' A. sembra presentare un sapore di compromesso che scontenta sia il giurista di stretta osservanza formale, per il quale solo la forma juris ha giuridica rilevanza e dunque il momento di riferimento corretto dovrebbe essere quello della decorrenza giuridica della nuova nomina, sia chi invece ritenga che lo scopo della normativa in questione e' di evitare comunque all' impiegato la diminuzione del trattamento economico e conseguentemente del tenore di vita, per cui si dovrebbe guardare esclusivamente al momento di assunzione di fatto delle nuove funzioni.
art. 12 comma 3 d.p.r. 28 dicembre 1970, n. 1079
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