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| IDG841200769 | |
| 84.12.00769 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pisana Sergio Maria
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| Sul momento di raffronto fra vecchio e nuovo trattamento per evitare
la reformatio in peius nei passaggi di carriera dei pubblici impiegat
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| Foro amm., an. 59 (1983), fasc. 11, pt. 1B, pag. 2320-2326
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D14316; D14315
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| Premesso che nel passaggio di carriera degli impiegati dello Stato l'
art. 202 testo unico impiegati civili dello Stato e l' art. 12 d.p.r.
28 dicembre 1970 n. 1079 prevedono l' attribuzione di assegno ad
personam e, rispettivamente, di aumenti periodici in modo di
assicurare una retribuzione non inferiore a quella goduta nella
precedente carriera, e fatte alcune puntualizzazioni circa l' ambito
di applicazione del principio, l' A. si pone il problema dell'
individuazione del momento cui riferirsi per effettuare il confronto
fra vecchio e nuovo trattamento economico. Effettua a tal fine una
rassegna della giurisprudenza del Consiglio di Stato, dei Tribunali
Amministrativi Regionali e della Corte dei Conti a partire dal 1969,
da cui risulta che tale momento e' stato individuato, di volta in
volta, nella data di decorrenza giuridica della nuova nomina, o nella
data di emanazione dell' atto formale di tale nomina, o nella data di
effettiva immissione nelle nuove mansioni. Attraverso oscillazioni e
ripensamenti, sembra che la giurisprudenza si sia finalmente
attestata sulla tesi dell' atto formale di nomina: tesi che all' A.
sembra presentare un sapore di compromesso che scontenta sia il
giurista di stretta osservanza formale, per il quale solo la forma
juris ha giuridica rilevanza e dunque il momento di riferimento
corretto dovrebbe essere quello della decorrenza giuridica della
nuova nomina, sia chi invece ritenga che lo scopo della normativa in
questione e' di evitare comunque all' impiegato la diminuzione del
trattamento economico e conseguentemente del tenore di vita, per cui
si dovrebbe guardare esclusivamente al momento di assunzione di fatto
delle nuove funzioni.
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| art. 12 comma 3 d.p.r. 28 dicembre 1970, n. 1079
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