| L' art. 33 comma 4 Cost., che introduce l' istituto della "parita'"
per le scuole non statali, nato, come gran parte delle norme
costituzionali, da esigenze di conciliazione ideologica, non ha avuto
fino ad oggi, per convenienza politica di tutte le parti, concreta
attuazione. Sulla base del precedente comma 3, tuttavia, le scuole
non statali, non solamente hanno conservato il diritto ad esistere,
ma si sono anche estese e moltiplicate, esludendo perfino l'
inciso-condizione ("senza oneri per lo Stato"), che dovrebbe, del
tutto logicamente, privilegiare le scuole dello Stato. Tuttavia, in
difetto di nuove norme, gli effetti della "parita'" fra scuole
statali e non statali sono stati, e continuano ad essere, garantiti
dal vecchio sistema. Espunta da esso, con la nota sentenza n.
36/1958, la figura delle cosiddette "scuole autorizzate" (l'
autorizzazione era graziosamente concessa dalla p.a.), il panorama
delle scuole non statali e' restato, a parte l' abolizione dell'
istituto dell' autorizzazione, quello antecedente alla Costituzione
repubblicana: 1) scuole, gia' autorizzate, e che ora, dopo la
sentenza della Corte Costituzionale posson essere indicate con la
denominazione di "meramente private" o per quali, al massimo, il
Ministero della Pubblica Istruzione si limitera' ad una semplice
"presa d' atto" in merito all' esistenza di alcune condizioni
(igiene, sanita', sicurezza). 2) scuole "legalmente riconosciute", in
precedenza denominate "parificate" (r.d.l. 3 giugno 1938, n. 928,
modificato dalla l. 5 genn. 1939, n. 15); 3) "scuole pareggiate",
alle quali con decreto del Ministero della Pubblica Istrione viene
concesso il pareggiamento alle scuole statali a determine condizioni.
Ora, tralasciando del tutto le scuole "meramente prive" (quali
potrebbero essere quelle di ballo, di judo, ecc.), gli altri due tipi
di scuole sono in realta' completamente parificati alle scuole
statali per quanto riguarda la "funzione-servizio" dell'
insegnamento: gli studi e gli esami conseguiti e svolti presso di
esse hanno pieno valore legale; le stesse scuole possono essere o
sono sede di esami di Stato. L'unica trascurabile differenza ancor
oggi esistente fra i due tipi di scuole consiste nella natura del
gestore: privato quello delle parificate; enti pubblici o enti
ecclesiastici quello delle pareggiate (art. 8 l. 86/1942). Ne
dovrebbe conseguire automaticamente che, se la funzione-servizio
delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute e' uguale a quella
delle corrispondenti scuole statali, tale deve essere considerato
quello in esse svolto dagli insegnanti (a parte ovviamente la
differenza di status e, quasi sempre, la retribuzione). L'
uguaglianza di tale servizio e' stata del resto sempre riconosciuta
sia dall' Esecutivo sia dal Legislativo. La ricorrente ha infatti
citato e allegato al ricorso decine e decine di fonti formali e
materiali che l' affermano. Unica eccezione e' data dall' art. 1 d.l.
19 giugno 1970 n. 370, convertito nella l. 26 luglio 1970 n. 576.
Appare pertanto piu' che evidente doversi trattare di un lapsus
calami piu' che di una dimenticanza, che l' interprete (in questo
caso il Tribunale Amministrativo Friuli-Venezia Giulia) avrebbe
potuto e dovuto superare ed emendare senza rinviare la decisione alla
Corte Costituzionale.
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