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157820
IDG841210168
84.12.10168 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bonamore Daniele
La "parita'" per le scuole non statali (art. 33 Cost.) in rapporto al servizio dei docenti
nota a TAR FV 11 aprile 1983 n. 50
Foro amm., an. 60 (1984), fasc. 1-2, pag. 132-140
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D18453; D18401; D18412
L' art. 33 comma 4 Cost., che introduce l' istituto della "parita'" per le scuole non statali, nato, come gran parte delle norme costituzionali, da esigenze di conciliazione ideologica, non ha avuto fino ad oggi, per convenienza politica di tutte le parti, concreta attuazione. Sulla base del precedente comma 3, tuttavia, le scuole non statali, non solamente hanno conservato il diritto ad esistere, ma si sono anche estese e moltiplicate, esludendo perfino l' inciso-condizione ("senza oneri per lo Stato"), che dovrebbe, del tutto logicamente, privilegiare le scuole dello Stato. Tuttavia, in difetto di nuove norme, gli effetti della "parita'" fra scuole statali e non statali sono stati, e continuano ad essere, garantiti dal vecchio sistema. Espunta da esso, con la nota sentenza n. 36/1958, la figura delle cosiddette "scuole autorizzate" (l' autorizzazione era graziosamente concessa dalla p.a.), il panorama delle scuole non statali e' restato, a parte l' abolizione dell' istituto dell' autorizzazione, quello antecedente alla Costituzione repubblicana: 1) scuole, gia' autorizzate, e che ora, dopo la sentenza della Corte Costituzionale posson essere indicate con la denominazione di "meramente private" o per quali, al massimo, il Ministero della Pubblica Istruzione si limitera' ad una semplice "presa d' atto" in merito all' esistenza di alcune condizioni (igiene, sanita', sicurezza). 2) scuole "legalmente riconosciute", in precedenza denominate "parificate" (r.d.l. 3 giugno 1938, n. 928, modificato dalla l. 5 genn. 1939, n. 15); 3) "scuole pareggiate", alle quali con decreto del Ministero della Pubblica Istrione viene concesso il pareggiamento alle scuole statali a determine condizioni. Ora, tralasciando del tutto le scuole "meramente prive" (quali potrebbero essere quelle di ballo, di judo, ecc.), gli altri due tipi di scuole sono in realta' completamente parificati alle scuole statali per quanto riguarda la "funzione-servizio" dell' insegnamento: gli studi e gli esami conseguiti e svolti presso di esse hanno pieno valore legale; le stesse scuole possono essere o sono sede di esami di Stato. L'unica trascurabile differenza ancor oggi esistente fra i due tipi di scuole consiste nella natura del gestore: privato quello delle parificate; enti pubblici o enti ecclesiastici quello delle pareggiate (art. 8 l. 86/1942). Ne dovrebbe conseguire automaticamente che, se la funzione-servizio delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute e' uguale a quella delle corrispondenti scuole statali, tale deve essere considerato quello in esse svolto dagli insegnanti (a parte ovviamente la differenza di status e, quasi sempre, la retribuzione). L' uguaglianza di tale servizio e' stata del resto sempre riconosciuta sia dall' Esecutivo sia dal Legislativo. La ricorrente ha infatti citato e allegato al ricorso decine e decine di fonti formali e materiali che l' affermano. Unica eccezione e' data dall' art. 1 d.l. 19 giugno 1970 n. 370, convertito nella l. 26 luglio 1970 n. 576. Appare pertanto piu' che evidente doversi trattare di un lapsus calami piu' che di una dimenticanza, che l' interprete (in questo caso il Tribunale Amministrativo Friuli-Venezia Giulia) avrebbe potuto e dovuto superare ed emendare senza rinviare la decisione alla Corte Costituzionale.
art. 33 comma 4 Cost. r.d.l. 3 giugno 1938, n. 928 l. 5 gennaio 1939, n. 15 art. 1 d.l. 19 giugno 1970, n. 370 l. 26 luglio 1970, n. 576
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