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157823
IDG841210171
84.12.10171 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scola Aldo
Riflessioni in tema di interessi per ritardato pagamento, rivalutazione dei prezzi e collaudi negli appalti pubblici
relazione (rielaborata) tenuta alla scuola di perfezionamento in Scienze amministrative nella Facolta' di Giurisprudenza dell' Universita' di Bologna, 15-17 marzo 1983
Foro amm., an. 60 (1984), fasc. 1-2, pag. 285-294
D12102
L' appalto non e' un contratto di durata e contempla un' obbligazione di risultato: il rischio professionale non va confuso con la normale "alea". Il potere unilaterale di recesso e' particolarmente ampio. L' appaltatore o il committente puo' chiedere la revisione dei prezzi senza che il contratto si risolva (cio', anche nel caso di aumenti salariali). Con il collaudo senza riserve l' appaltatore resta liberato: il committente deve collaudare appena invitato e se non vi provvede l' opera si intende accettata (caso di silenzio-assenso). L' appalto si estingue per recesso unilaterale, impossibilita' sopravvenuta, morte dell' appaltatore o fallimento di una delle parti. Gli ausiliari dell' appaltatore hanno azione diretta verso il committente per quanto loro dovuto dall' appaltatore. Nell' appalto prevale il fare, nella somministrazione il dare: nell' utenza telefonica a domicilio si ha un contratto misto (appalto, somministrazione e locazione di cosa). L' appalto e' un contratto non solenne, ad effetti obbligatori, oneroso, commutativo, rescindibile e di regola ad esecuzione prolungata. La revisione prezzi costituisce un' applicazione del principio dell' eccessiva onerosita' sopravvenuta. Conclusa l' opera, interverranno la verificazione, il collaudo e l' accettazione: il collaudo e' considerato come una dichiarazione di scienza (non negoziale), o come un negozio complesso, o come un negozio unilaterale d' accertamento, o come un contratto d' accertamento. L' accettazione puo' essere espressa, tacita o presunta. Per la Cassazione l' appaltatore ha un diritto perfetto alla revisione prezzi, che costituisce un aggiornamento del prezzo convenuto in rapporto ai variati costi di materiale e mano d' opera e non gia' un autonomo compenso, interviene solo dopo l' approvazione del collaudo e prescinde dalla domanda dell' appaltatore. La collaudazione comprende la verifica dell' opera, il certificato di collaudo e l' approvazione finale. Il collaudo puo' essere positivo o negativo (in quest' ultimo caso le opere risulteranno inaccettabili o si concede termine per correggere i difetti o si riduce il corrispettivo). Il collaudo e' un atto formale, obbligatorio, insostituibile ed irrinunciabile, provvisorio o definitivo, parziale o totale, tecnico o contabile, unico o periodico, ed il collaudatore agisce come organo della p.a.. L' approvazione del collaudo favorevole libera l' appaltatore, nei cui confronti il ritardato pagamento delle rate di acconto comporta la corresponsione degli interessi legali ed, in caso di persistente ritardo, anche degli interessi moratori. Non sono ammesse clausole di esclusione della revisione prezzi. Sono nulli i patti contrari all' automatica spettanza degli interessi moratori.
art. 1467 c.c. art. 1664 c.c. art. 1224 comma 1 c.c. art. 1282 comma 1 c.c. art. 2 l. 21 giugno 1964, n. 463 art. 2 l. 22 febbraio 1973, n. 37 l. 21 dicembre 1974, n. 700 l. 10 dicembre 1981, n. 741
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