| L' appalto non e' un contratto di durata e contempla un' obbligazione
di risultato: il rischio professionale non va confuso con la normale
"alea". Il potere unilaterale di recesso e' particolarmente ampio. L'
appaltatore o il committente puo' chiedere la revisione dei prezzi
senza che il contratto si risolva (cio', anche nel caso di aumenti
salariali). Con il collaudo senza riserve l' appaltatore resta
liberato: il committente deve collaudare appena invitato e se non vi
provvede l' opera si intende accettata (caso di silenzio-assenso). L'
appalto si estingue per recesso unilaterale, impossibilita'
sopravvenuta, morte dell' appaltatore o fallimento di una delle
parti. Gli ausiliari dell' appaltatore hanno azione diretta verso il
committente per quanto loro dovuto dall' appaltatore. Nell' appalto
prevale il fare, nella somministrazione il dare: nell' utenza
telefonica a domicilio si ha un contratto misto (appalto,
somministrazione e locazione di cosa). L' appalto e' un contratto non
solenne, ad effetti obbligatori, oneroso, commutativo, rescindibile e
di regola ad esecuzione prolungata. La revisione prezzi costituisce
un' applicazione del principio dell' eccessiva onerosita'
sopravvenuta. Conclusa l' opera, interverranno la verificazione, il
collaudo e l' accettazione: il collaudo e' considerato come una
dichiarazione di scienza (non negoziale), o come un negozio
complesso, o come un negozio unilaterale d' accertamento, o come un
contratto d' accertamento. L' accettazione puo' essere espressa,
tacita o presunta. Per la Cassazione l' appaltatore ha un diritto
perfetto alla revisione prezzi, che costituisce un aggiornamento del
prezzo convenuto in rapporto ai variati costi di materiale e mano d'
opera e non gia' un autonomo compenso, interviene solo dopo l'
approvazione del collaudo e prescinde dalla domanda dell'
appaltatore. La collaudazione comprende la verifica dell' opera, il
certificato di collaudo e l' approvazione finale. Il collaudo puo'
essere positivo o negativo (in quest' ultimo caso le opere
risulteranno inaccettabili o si concede termine per correggere i
difetti o si riduce il corrispettivo). Il collaudo e' un atto
formale, obbligatorio, insostituibile ed irrinunciabile, provvisorio
o definitivo, parziale o totale, tecnico o contabile, unico o
periodico, ed il collaudatore agisce come organo della p.a.. L'
approvazione del collaudo favorevole libera l' appaltatore, nei cui
confronti il ritardato pagamento delle rate di acconto comporta la
corresponsione degli interessi legali ed, in caso di persistente
ritardo, anche degli interessi moratori. Non sono ammesse clausole di
esclusione della revisione prezzi. Sono nulli i patti contrari all'
automatica spettanza degli interessi moratori.
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