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157887
IDG850610014
85.06.10014 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ricca Lucio
Posti auto e diritti condominiali
Vita not., an. 35 (1983), fasc. 6, pt. 1, pag. 1433-1445
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30480isprudenza formatasi in proposito e con l' ausilio anche di numer
L' A. esamina l' art. 18 della cosiddetta legge ponte che aggiungendo un articolo 42 sexies alla legge urbanistica del 1942, ha imposto al costruttore l' obbligo di dotare le nuove costruzioni di uno spazio destinato a parcheggio nella misura di un metro quadro per ogni venti metri cubi dell' edificio. Ricorda la giurose dottrine sottopone a critica le varie pronunzie esaminate. Termina affermando che, a suo avviso, non sussistono i presupposti perche' si possa ritenere che il parcheggio debba circolare necessariamente con il diritto di proprieta' delle singole unita' immobiliari all' edificio al quale esso accede, e che l' interesse tutelato dalla disposizione da lui esaminata, appare come un interesse della collettivita' alla creazione del servizio e non dei singoli condomini alla fruizione dello stesso; conseguentemente non sussistono i presupposti per ritenere tale disposizione inderogabile nei rapporti tra privati interessati.
art. 18 l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 42 sexies l. 17 agosto 1942, n. 1150
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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