| L' A. analizza la sentenza di primo grado emessa il 22 novembre 1982
e depositata il 2 maggio 1983 in uno dei piu' simbolici processi
durante la c.d. emergenza politica (processo romano contro le "Unita'
Comuniste Combattenti"), esaminando sia la violazione della legge,
sia gli aspetti persecutori ed inquisitori della stessa sentenza, che
hanno reso possibile una pena draconiana: - il raddoppio delle
imputazioni per reato associativo (banda armata e associazione
sovversiva), che sono punite separatamente sebbene designino i
medesimi fatti; - il prolungamento del periodo di carcerazione per
reati associativi oltre il termine indicato nell' accusa; - la
qualificazione della maggior parte degli accusati come organizzatori,
invece che semplici membri di gruppi armati, secondo la definizione
arbitrariamente restrittiva di semplice membro; - l' applicazione
indiscriminata delle norme sul concorso morale con le quali la
maggior parte degli accusati vengono puniti per responsabilita'
oggettiva, se non e' sufficientemente provata la loro responsabilita'
personale, perfino per crimini specifici commessi da altri; - la
disapplicazione della legge sui pentiti, sulla base di una
interpretazione contraria alla legge. Cosi', Andrea Leoni,
considerato come capo di una banda, anche se non ci sono prove
sufficienti, e ritenuto responsabile della maggior parte dei crimini
commessi dalla banda, e' stato condannato a 30 anni di prigione.
Infine l' A. sottolinea il linciaggio sprezzante e aggressivo usato
nei processi contro questi imputati: traspare la concezione degli
imputati come pregiudizialmente nemici, cosa che si sta estendendo in
modo veramente inquietante nei tribunali italiani, quando ci si
occupa di crimini terroristici.
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