| (Sommario: 1. Le piu' recenti proposte di riforma dell' art. 28 n. 1.
legge notarile. Loro inidonea' ad eliminare o almeno a ridurre i
disagi finora emersi nell' applicazione dello stesso. - 2.
Prioritaria esigenza, ineludibile da qualsivoglia riformatore, di un
adeguato raccordo della nuova o rinnovata normazione con il contesto
legislativo in vigore. L' opposto indirizzo prescelto dai revisori
dell' art. 28, n. 1: conseguente ulteriore divergenza di quest'
ultimo dal suo riferente codicistico (art. 1343). - 3. Sopravvivente
riluttanza ad abbandonare il vetusto concetto di (divieto posto
dalla) "legge", in favore di quello, ben piu' univoco, di
(contrarieta' alla) "norma imperativa". L' improvvisa proposta di
sostituzione del "controllo di liceita'" (contrarieta' o no al buon
costume ed all' ordine pubblico) con il giudizio, di gran lunga piu'
incerto e generico, di "contrasto (o no) con l' ordinamento
giuridico". - 4. Insuccesso dell' operazione "mediatoria", oscillante
fra i due poli normativi costituiti dagli artt. 1343 e 1322, 2 comma,
c.c.. Palese sottovalutazione dell' elevato grado di problematicita',
di cui e' tuttora provvisto il controllo c.d. di meritevolezza. - 5.
Inettitudine delle riforme finora suggerite ad appagare le istanze
degli operatori, e di essi sia l' area "conservatrice" sia quella
"progressista". Il grave rischio di un sensibile rallentamento del
gia' laborioso processo rivalutativo dell' ufficio notarile. - 6. L'
inadeguatezza delle analizzate riformulazioni dell' art. 28, n. 1,
anche sul piano teorico. Il paradossale incremento delle difficolta',
a livello ermeneutico ed applicativo, cui darebbe luogo il nuovo
precetto. - 7. Note conclusive. Le sorti del rinnovamento della
funzione notarile affidate non tanto alla modifica del vigente testo
dell' art. 28, n. 1, quanto ad una interpretazione finalmente
aggiornata e ad una applicazione integrale dello stesso)
| |