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158161
IDG841210317
84.12.10317 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sanviti Giuseppe
Limiti e alternative della giurisdizione amministrativa
relazione al IV Convegno dell' Associazione italo-tedesca degli studiosi di diritto pubblico, Palermo, 26-28 maggio 1983
Riv. trim. dir. pubbl., an. 34 (1984), fasc. 1, pag. 49-103
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D153
In linea di principio il sindacato del giudice amministrativo puo' avere una notevole profondita' e ampiezza: profondita' per la valorizzazione del ruolo del ricorrente che, specialmente nello Stato sociale, puo' aver luogo parallelamente all' incisivita' della partecipazione all' esercizio del potere sul piano del diritto sostanziale; ampiezza per la possibilita' riconosciuta al giudice amministrativo d' intervenire anche al di fuori delle ipotesi disciplinate dalla legge e di svolgere un ruolo creativo. Per un' analisi dei limiti che egli incontra nella sua azione e' sembrato quindi fruttuoso, anziche' procedere sul piano secondo prospettive di carattere generale, di detto, cercare di trarre indicazioni dall' esame del ruolo che egli effettivamente svolge. Ne risulta che i limiti principali dell' azione del giudice amministrativo derivano dall' impossibilita' di svolgere, oltre una certa soglia, un ruolo d' indirizzo e dalla difficolta' ad affrontare determiante disfunzioni caratteristiche dello Stato sociale, specialmente per quanto si riferisce all' intervento pubblico nell' economia. Le prospettive di superamento di tali limiti riguardano l' ampliamento delle possibilita' di accesso di categorie d' interessi sottoprotetti e l' impiego di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (attivazione di organi di controllo, consultivi e del difensore civico, ricorso e forme arbitrali e ad azioni davanti al giudice ordinario).
art. 24 Cost. art. 113 Cost. l. 27 aprile 1982, n. 186
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