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158164
IDG841210320
84.12.10320 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romboli Roberto
Problemi interpretativi della nozione giuridica di popolo
Riv. trim. dir. pubbl., an. 34 (1984), fasc. 1, pag. 159-180
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0000
Partendo dalla constatazione del carattere controverso della nozione di popolo, l' A. si pone lo scopo di analizzare il significato del termine nelle varie disposizioni costituzionali. La mancanza di un' espressa definizione del concetto induce necessariamente a pensare che questo sia stato accolto nel senso, tradizionalmente inteso, di insieme dei cittadini. Conseguentemente la nozione di popolo viene a dipendere dai requisiti fissati dal legislatore ordinario per l' acquisto e la perdita della cittadinanza. In proposito si rileva che la Costituzione non stabilisce alcun limite alla scelta del legislatore, tranne il partilare caso dell' art. 22, e che la materia della cittadinanza, pare, secondo l' interpretazione accolta dalla Corte Costituzionale e dagli organi in occasione della recente l. 123/1983, non essere garantita dalla riserva di assemblea di cui all' art. 72 comma 4 Cost., ne' coperta da riserva di legge. Si conclude quindi che il popolo, il quale assume nella nostra Costituzione una posizione assolutamente preminente, finisce con il somigliare ad una "scatola vuota" che puo' essere riempita dei piu' diversi contenuti a discrezione del legislatore ordinario o forse anche del potere esecutivo. Si passa poi ad analizzare il significato del termine popolo nelle diverse norme costituzionali che lo impiegano, deducendone che, mentre quando il popolo e' visto in posizione passiva, come destinatario di servizi, coincide con l' insieme dei cittadini, quando invece lo si considera come soggetto attivo, la nozione si restringe a raggruppamenti o collettivita' minori. Con riguardo alla nozione di popolo, quale soggetto cui e' riconosciuto l' esercizio della sovranita', si rileva come la relativa individuazione dipenda dal concetto di "atto sovrano" che si intende accogliere e si ritiene, alla luce dell' intero disegno costituzionale, preferibile ricollegare la nozione di attivita' sovrana del popolo non all' incidenza di quella sull' indirizzo politico dello Stato, bensi' sulla politica nazionale, per dare cosi' maggiore concretezza all' affermazione della sovranita' popolare contenuta nell' art. 1, comma 2, Cost..
l. 21 aprile 1983, n. 123 art. 22 Cost. art. 72 Cost.
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