| Partendo dalla constatazione del carattere controverso della nozione
di popolo, l' A. si pone lo scopo di analizzare il significato del
termine nelle varie disposizioni costituzionali. La mancanza di un'
espressa definizione del concetto induce necessariamente a pensare
che questo sia stato accolto nel senso, tradizionalmente inteso, di
insieme dei cittadini. Conseguentemente la nozione di popolo viene a
dipendere dai requisiti fissati dal legislatore ordinario per l'
acquisto e la perdita della cittadinanza. In proposito si rileva che
la Costituzione non stabilisce alcun limite alla scelta del
legislatore, tranne il partilare caso dell' art. 22, e che la materia
della cittadinanza, pare, secondo l' interpretazione accolta dalla
Corte Costituzionale e dagli organi in occasione della recente l.
123/1983, non essere garantita dalla riserva di assemblea di cui all'
art. 72 comma 4 Cost., ne' coperta da riserva di legge. Si conclude
quindi che il popolo, il quale assume nella nostra Costituzione una
posizione assolutamente preminente, finisce con il somigliare ad una
"scatola vuota" che puo' essere riempita dei piu' diversi contenuti a
discrezione del legislatore ordinario o forse anche del potere
esecutivo. Si passa poi ad analizzare il significato del termine
popolo nelle diverse norme costituzionali che lo impiegano,
deducendone che, mentre quando il popolo e' visto in posizione
passiva, come destinatario di servizi, coincide con l' insieme dei
cittadini, quando invece lo si considera come soggetto attivo, la
nozione si restringe a raggruppamenti o collettivita' minori. Con
riguardo alla nozione di popolo, quale soggetto cui e' riconosciuto
l' esercizio della sovranita', si rileva come la relativa
individuazione dipenda dal concetto di "atto sovrano" che si intende
accogliere e si ritiene, alla luce dell' intero disegno
costituzionale, preferibile ricollegare la nozione di attivita'
sovrana del popolo non all' incidenza di quella sull' indirizzo
politico dello Stato, bensi' sulla politica nazionale, per dare cosi'
maggiore concretezza all' affermazione della sovranita' popolare
contenuta nell' art. 1, comma 2, Cost..
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