| Dopo un periodo di trent' anni (dal 1950 al 1980) durante il quale il
Parlamento - mostrando coerente consapevolezza che un' azione di
rilevante impegno per lo sviluppo del Mezzogiorno richiede,
anzitutto, garanzia sui finanziamenti e certezza degli strumenti
operativi - ha puntualmente fatto fronte a tali esigenze, una
singolare situazione e' venuta a crearsi con la scadenza del 31
dicembre 1980, fissata dal Testo Unico d.p.r., 6 marzo 1978, n. 218
come termine ultimo di attivita' della Cassa per il Mezzogiorno e di
vigenza di tutta la normativa sull' intervento straordinario. Nel
breve periodo di tre anni e mezzo, si sono, infatti, succeduti ben
otto provvedimenti di proroga di breve respiro, in piena
contraddizione con le esigenze suddette. La situazione non e' mutata
con l' avvenuto del Governo Craxi, malgrado che gli "Indirizzi
programmatici" illustrati al Parlamento dal Presidente del Consiglio,
ponessero l' accento sulla "ormai improrogabile riforma" e quindi
sulla necessita' di una radicale innovazione degli strumenti e della
normativa. La legge 1 dicembre 1983, n. 561, che ha prorogato sino al
31 luglio 1984 la Cassa per il Mezzogiorno e la normativa di
intervento, si configura anch' essa, infatti, come un provvedimento
di mera proroga, anche se vi si possono intravedere talune
potenzialita' innovative, quali il ruolo privilegiato attribuito alle
nazioni di promozione, sostegno e sviluppo delle attivita'
produttive, anche attraverso i cosiddetti "servizi reali".
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