| Il silenzio-assenso, previsto da vetusti regolamenti edilizi, e'
stato soppresso dall' art. 31, legge n. 1150/1942, modif. art. 10,
legge n. 765 del 1967. La licenza di costruzione e' stata trasformata
in concessione edilizia (mutamento piu' formale che sostanziale)
dalla legge n. 10/1977, mentre l' art. 48, legge n. 457/1978, ha
ripristinato il silenzio-assenso per le opere di straordinaria
manutenzione ex art 31, lett. b), legge citata, opere surdinate ed
autorizzazione gratuita. Dopo l' effimero decreto-legge n. 663/1981
(decaduto per mancata conversione in legge), il successivo
decreto-legge n. 9/1982 (modificato e convertito nella legge n. 94
del 1982) con gli artt. 7-8 ha nuovamente disciplinato l' istituto.
Sinteticamente, il silenzio-assenso si realizza: 1)- con la mancata
pronuncia del sindaco, in 60 giorni, per le domande di autorizzazione
all' esecuzione di: a)- opere di straordinaria manutenzione, dirette
al recupero abitativo di edifici preesistenti; b)- opere di restauro
e risanamento conservativo, dirette al recupero abitativo di edifici
preesistenti; c)- opere costituenti pertinenze od impianti al
servizio di edifici gia' esistenti; 2)- la mancata pronuncia del
sindaco, in 90 giorni, per le domande di autorizzazione all'
esecuzione di opere di straordinaria manutenzione, dirette al
recupero non abitativo di edifici preesistenti; 3)- con la mancata
comunicazione -entro 90 giorni- del motivato provvedimento sindacale
di diniego della concessione richiesta per opere dirette al recupero
abitativo di edifici preesistenti o per interventi di edilizia
residenziale diretti alla costruzione di abitazioni. L' istanza di
concessione o di autorizzazione ad edificare postula un previo
provvedimento esplicito (o il silenzio-assenso) in merito ai
nulla-osta, visti e pareri eventualmente prescritti. La procedura del
certificato di destinazione d' uso e' sempre facoltativa, ma e'
necessaria per il formarsi del silenzio-assenso nei Comuni con piu'
di 30.000 abitanti. Con la procedura del silenzio-assenso si e'
voluto chiamare il privato a collaborare alla formazione dell' atto
amministrativo, esercitando una funzione sostitutiva di fronte all'
inerzia dei pubblici uffici. Tale procedura non si applica alle opere
di ristrutturazione dirette al recupero non abitativo di edifici
preesistenti, a quelle di restauro e risanamento dirette allo stesso
scopo ed a quelle di edilizia nuova non dirette alla costruzione di
abitazioni.
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