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158187
IDG841210343
84.12.10343 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scola Aldo
Brevi riflessioni in tema di silenzio-assenso
Foro amm., an. 60 (1984), fasc. 4, pt. 2, pag. 830-834
D18220
Il silenzio-assenso, previsto da vetusti regolamenti edilizi, e' stato soppresso dall' art. 31, legge n. 1150/1942, modif. art. 10, legge n. 765 del 1967. La licenza di costruzione e' stata trasformata in concessione edilizia (mutamento piu' formale che sostanziale) dalla legge n. 10/1977, mentre l' art. 48, legge n. 457/1978, ha ripristinato il silenzio-assenso per le opere di straordinaria manutenzione ex art 31, lett. b), legge citata, opere surdinate ed autorizzazione gratuita. Dopo l' effimero decreto-legge n. 663/1981 (decaduto per mancata conversione in legge), il successivo decreto-legge n. 9/1982 (modificato e convertito nella legge n. 94 del 1982) con gli artt. 7-8 ha nuovamente disciplinato l' istituto. Sinteticamente, il silenzio-assenso si realizza: 1)- con la mancata pronuncia del sindaco, in 60 giorni, per le domande di autorizzazione all' esecuzione di: a)- opere di straordinaria manutenzione, dirette al recupero abitativo di edifici preesistenti; b)- opere di restauro e risanamento conservativo, dirette al recupero abitativo di edifici preesistenti; c)- opere costituenti pertinenze od impianti al servizio di edifici gia' esistenti; 2)- la mancata pronuncia del sindaco, in 90 giorni, per le domande di autorizzazione all' esecuzione di opere di straordinaria manutenzione, dirette al recupero non abitativo di edifici preesistenti; 3)- con la mancata comunicazione -entro 90 giorni- del motivato provvedimento sindacale di diniego della concessione richiesta per opere dirette al recupero abitativo di edifici preesistenti o per interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni. L' istanza di concessione o di autorizzazione ad edificare postula un previo provvedimento esplicito (o il silenzio-assenso) in merito ai nulla-osta, visti e pareri eventualmente prescritti. La procedura del certificato di destinazione d' uso e' sempre facoltativa, ma e' necessaria per il formarsi del silenzio-assenso nei Comuni con piu' di 30.000 abitanti. Con la procedura del silenzio-assenso si e' voluto chiamare il privato a collaborare alla formazione dell' atto amministrativo, esercitando una funzione sostitutiva di fronte all' inerzia dei pubblici uffici. Tale procedura non si applica alle opere di ristrutturazione dirette al recupero non abitativo di edifici preesistenti, a quelle di restauro e risanamento dirette allo stesso scopo ed a quelle di edilizia nuova non dirette alla costruzione di abitazioni.
art. 48 l. 5 agosto 1978, n. 457 art. 7 l. 25 marzo 1982, n. 94 art. 8 l. 25 marzo 1982, n. 94
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