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158198
IDG841210354
84.12.10354 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giampietro Pasquale
Le disposizioni transitorie sullo smaltimento dei rifiuti secondo il d.p.r. 10 settembre 1982 n. 915: regime amministrativo e sanzioni penali
Foro amm., an. 60 (1984), fasc. 5, pt. 2, pag. 1055-1067
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D18801; D539
(Sommario: 1. Le linee emergenti del regime transitorio. I soggetti tenuti alla presentazione della domanda di autorizzazione. Perentorieta' del termine del 16 marzo 1983 e personalita' dell' obbligo. Il conferimento del rifiuto da parte del produttore. I centri di raccolta dei veicoli a motore. I "robivecchi". - 2. "Sottoprodotto" e "rifiuto" nell' industria e nell' agricoltura: loro trasformazione e riciclo: casistica. La disciplina dei liquami e dei fanghi (di processo, da depurazione di acqua potabile e da potabilizzazione delle acque). La circolare 4 marzo 1983 del Comitato interministeriale e la sorte di rifiuti "quasi tossici e nocivi". Lo smaltimento indiretto dei liquami e fanghi a mezzo terzi. Considerazione sul reato di cui all' art. 31, comma 3. - 3. L' autorizzazione provvisoria, definitiva (art. 31, comma 4 e 5) e la fine dell' istituto del silenzio-accoglimento. Le prescrizioni piu' restrittive delle regioni (art. 32, comma 1) e la loro "compatibilita'" con le disposizioni del decreto. Il reato di omessa adozione delle misure necessarie ad evitare un "deterioramento anche temporaneo della situazione igienico-sanitaria ed ambientale" di cui all' art. 32, commi 2 e 3. Novita' del precetto rispetto alla previsione dell' art. 25, l. "Merli")
d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 l. 10 maggio 1976, n. 319
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