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| IDG841210357 | |
| 84.12.10357 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Schreiber Adriano
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| La condizione delle IPAB infraregionali oggi
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| Foro amm., an. 60 (1984), fasc. 5, pt. 2, pag. 1078-1083
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D1851; D94376
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| Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 1981 che ha
annullato parte dell' art. 25 del d.p.r. 616 del 1977 si e' posto il
problema della convivenza delle IPAB, la cui soppressione veniva a
cadere per effetto dell' eliminazione delle relative norme, con i
comuni, che in virtu' del comma 1, rimasto indenne, risultano ora
titolari delle funzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. In via
preliminare bisogna escludere che l' acquisto della titolarita' delle
funzioni da parte dei comuni fosse subordinata alla soppressione
delle IPAB; in realta' i comuni sono stati investiti di compiti ben
piu' vasti di quelli finora svolti dalle IPAB. Cosi' come il campo
dell' assistenza vede agire da un lato i comuni e dall' altro
istituzioni, enti ed organismi privati la cui sopravvivenza e' in
certi limiti garantita dall' art. 38 della Costituzione. Ma quali
sono gi attuali rapporti fra settore pubblico dell' assistenza e
settore privato? La situazione, rimasta fluida subito dopo la
sentenza n. 173 del 1981, e' stata definita dalla legislazione delle
varie regioni che hanno inaugurato un sistema dell' assistenza
sostanzialmente rispettoso dell' art. 38 Costituzione. Il rapporto
comuni-enti privati risulta attualmente improntato al criterio della
collaborazione, in virtu' del quale le IPAB e gli altri enti privati
sono chiamati a concorrere al perseguimento degli obiettivi fissati
dal settore pubblico purche' ne venga, mediante convenzioni,
accertata l' idoneita' qualitativa dei servizi. A questa condizione
gli enti privati possono fruire di finanziamenti pubblici e svolgere
cosi' un' attivita' utile alla collettivita'; in caso contrario essi
andranno incontro a forti limitazioni della loro attivita'.
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| C. Cost. 30 luglio 1981, n. 173
art. 25 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
l. 17 luglio 1980, n. 6972
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