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158203
IDG841210359
84.12.10359 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Terranova Salvatore
La copertura finanziaria delle leggi che comportano spese (art. 81 Cost.)
intervento svolto nel corso del Convegno "La finanza pubblica in Italia: stato e prospettive", organizzato dall' Istituto di statistica economica della Facolta' di Scienze Statistiche demografiche e Attuariali dell' Universita' di Roma, con contributo del CNR
Foro amm., an. 60 (1984), fasc. 5, pt. 2, pag. 1089-1093
D189
Dopo aver chiarito che la legge di approvazione del bilancio, quale legge formale, non puo' autorizzare ne' le nuove spese ne' le maggiori spese, l' A. si sofferma sulla copertura di spesa mediante ricorso al mercato. Il ricorso al mercato e' indebitamento, e questo non e' considerato dalla Corte Costituzionale (sentenza 24 giugno 1961, n. 37) come idoneo mezzo di copertura. Difatti le entrate derivanti dalla contrazione di un debito non sono gratuite, poiche' ad esse corrisponde nei successivi esercizi la maggiore spesa per il rimborso del prestito e per il pagamento degli interessi. La legge 5 agosto 1978, n. 468 considera, invece, (art. 11) espressamente il ricorso al mercato come mezzo di copertura per tutte le spese da iscrivere nel bilancio annuale; l' art. 4, comma 8, comprende le spese per rimborso prestiti fra quelle di parte corrente che deve trovare la relativa copertura esclusivamente nel miglioramento della previsione delle entrate tributarie ed extratributarie a leggi vigenti- . L' art. 18 della stessa legge prescrive che le leggi che dispongono spese a carattere continuativo o pluriennale devono indicare i relativi mezzi di copertura. Il ricorso al mercato determina una spesa pluriennale che, come tale, dovrebbe trovare copertura nei modi idonei di aumento delle entrate o diminuzione di spese; e comunque dovrebbe trovare riscontro nel bilancio pluriennale nella previsione dell' aumento delle entrate come stabilito l' art. 4. L' elusione dell' obbligo della copertura ha consentito prima, e poi ha costretto il Governo a un continuo ed esasperato ricorso al mercato con gravi conseguenze sull' economia nazionale.
art. 81 Cost. l. 5 agosto 1978, n. 468 art. 156 r.d. 23 maggio 1924, n. 827
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