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158210
IDG841210366
84.12.10366 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gracili Rino, Caponi Susanna
Sull' impugnabilita' del piano regolatore generale comunale in itinere e sulla decorrenza del termine per l' impugnazione
Foro amm., an. 60 (1984), fasc. 6, pt. 2, pag. 1362-1375
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D18232
Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con decisione 16 giugno 1978 n. 17 aveva stabilito che non e' necessario attendere l' applicazione delle misure di salvaguardia per impugnare il piano regolatore generale comunale adottato, ma che questo e' suscettibile di autonoma impugnazione. Con altra decisione 9 marzo 1983 n. 1, sempre in Adunanza Plenaria, ha precisato che la mancata impugnazione del piano adottato non preclude la possibilita' di impugnare il piano approvato anche per vizi esistenti al momento dell' adozione. Le due decisioni equiparano (in modo discutibile) il piano adottato al piano approvato quanto agli effetti sulle posizioni giuridiche dei privati, ma non quanto alla decorrenza del termine per l' impugnazione. Nonostante, infatti, i due piani abbiano un analogo regime di pubblicazione, il termime per l' impugnazione del secondo (approvato) decorrerebbe dalla sua pubblicazione nella raccolta degli atti ufficiali, quello del primo (adottato) dal momento in cui il privato leso ha effettiva conoscenza dell' atto. Cosi' chi presenti al Comune osservazioni al piano adottato, volte a far modificare il piano stesso, vede decorrere il termine per impugnare il piano in itinere, e la presentazione dell' osservazione si risolve in un danno per chi ha voluto in tal modo collaborare con il Comune. D' altra parte i Comuni si trovano esposti al rischio di impugnative che possono essere prodotte in qualsiasi momento dell' iter del piano regolatore. Esigenze di certezza imporrebbero che fosse stabilito un termine decorso il quale l' Amministrazione fosse al sicuro da impugnazioni improntate al privato interesse che possono vanificare un lavoro lungo, costoso e costruito con apporti partecipativi di formazioni sociali come avviene nel processo di elaborazione, adozione ed approvazione del piano regolatore.
Cons. Stato 9 marzo 1983, n. 1
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