| Il problema che viene qui esaminato, una volta chiariti i termini di
situazioni piu' facilmente risolvibili, e' il seguente: posto che una
collega venga collocata in congedo per gravidanza, il supplente deve
essere nominato o no, tenendo conto che, date le particolari norme
sul rientro dei docenti dopo il 30 aprile, con il successivo congedo
per puerperio della collega, la supplenza perverrebbe al termine
delle lezioni, senza pero' considerare che la gestazione, il che del
resto avviene molto raramente, potrebbe non essere condotta a
termine, con la conseguenza del non verificarsi dell' ipotesi che
implica la conclusione della supplenza stessa al termine delle
lezioni? Si risponde di si' e si conclude che appare
sufficientemente, seppur debolmente, legittimo e doveroso operare in
tal senso in considerazione del particolare interesse degli alunni
che l' o.m. 16.3.84 sul conferimento delle supplenze, ritenendolo
rilevante, appare voler proteggere.
| |