Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


158348
IDG850100025
85.01.00025 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caracciolo Giuseppe
Obbligo contributivo e rischio nullo nell' assicurazione contro gli infortuni
Riv. dir. lav., an. 3 (1984), fasc. 3, pt. 1, pag. 345-407
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D701
Dopo aver analizzato l' attuale posizione della giurisprudenza di legittimita' in materia di ambito di applicazione dell' obbligo di contribuzione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, sia in relazione ai requisiti soggettivi che ai requisiti oggettivi, ed aver individuato i criteri interpretativi che la Suprema Corte utilizza nell' applicarli, l' A. centra l' attenzione sul criterio della presunzione assoluta di pericolosita' dell' attivita' di adibizione alle macchine, apparecchi o impianti di cui all' art. 1, comma 1, del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, quale criterio che determina la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di macchine "a rischio nullo". Valutato il rilievo e la disciplina che il principio del rischio professionale assume nel quadro della speciale tipologia assicuativa che la legge ha forgiato per il rapporto di tutela previdenziale contro gli infortuni sul lavoro ed individuata una nozione di pericolo desumibile da principi generali dell' ordinamento giuridico, l' A. ne trae il convincimento che in nessun caso la sussistenza dello specifico rischio infortunistico richiesto dalla legge possa essere presunta, indipendentemente dalla valutazione degli elementi di fatto in cui si svolge la prestazione lavorativa, cui il rapporto assicurativo accede. Il contrasto che sul punto si registra tra la posizione della giurisprudenza di legittimita' e quella di larga parte della giurisprudenza di merito potra', forse, essere sanato da un futuro intervento della Corte Costituzionale, ma evidenzia l' esigenza di un rapido intervento del legislatore che elimini incongruenze normative ed incertezze interpretative
Cass. 26 gennaio 1982, n. 523 art. 1 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati