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| IDG850100026 | |
| 85.01.00026 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cecchella Claudio
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| Coordinamento fra azione individuale e azione sindacale nel
procedimento ex art. 28 dello statuto dei lavoratori
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| Riv. dir. lav., an. 3 (1984), fasc. 3, pt. 1, pag. 408-464
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D762
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| L' idoneita' dello speciale mezzo giurisdizionale disciplinato nell'
art. 28 dello Statuto dei lavoratori a rientrare nella categoria
delle azioni a tutela di interessi collettivi elaborata dalla
dottrina, consente di ritenere che tale azione protegge diritti di
cui il sindacato e' titolare, autonomi e indipendenti rispetto alle
posizioni soggettive del singolo lavoratore. Tuttavia il datore di
lavoro puo', attravero condotte antisindacali plurioffensive, ledere
sia i diritti del sindacato, sia i diritti del lavoratore, da cui un
ambito di esperibilita' contemporanea di due azioni che reca con se'
la necessita' di un coordinamento processuale. A tale problema la
dottrina ha dato risposte diversein sintonia con le diverse
ricostruzioni sostanziali. La ricostruzione accettata in precedenza
reca con se' una diversita' delle due azioni di tutela, quella
individuale e quella sindacale, per diversita' di soggetti, di
oggetto e di titolo. Segue che i due giudizi sono autonomi e
paralleli, possono condurre a vicende processuali e sostanziali
diverse. Tuttavia l' identita' del fatto storico lesivo, implicando
una connessione fra i due giudizi, consente, sul piano processuale,
un intervento litisconsortile del lavoratore nel procedimento
sindacale oppure del sindacato in quello individuale
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| art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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