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158373
IDG850100050
85.01.00050 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Cupis Adriano
Efficacia dell' accordo coniugale circa l' indirizzo della vita familiare
Riv. dir. civ., an. 30 (1984), fasc. 4, pt. 2, pag. 362-365
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D301
L' A. sostiene che il potere derivante dell' accordo coniugale circa l' indirizzo della vita familiare sia operante semplicemente come facolta' di agire, atta a qualificare come lecita l' attuazione dell' indirizzo concordato, senza che dalla inosservanza dello stesso accordo derivi un' azione individuale rivolta ad ottenere un provvedimento giudiziale. Precisa che, peraltro, nella fase di crisi del rapporto matrimoniale, l' ingiustificata inosservanza dell' accordo puo' venire in considerazione come violazione del dovere di collaborazione nell' interesse della famiglia, colla conseguente possibilita' di dichiarazione di addebito nell' ambito della pronunzia giudiziale di separazione. Ma quando l' accordo coniugale sull' indirizzo della vita familiare concerne l' esercizio della potesta' sui figli, il ricorso individuale al giudice, basato sull' inosservanza dello stesso accordo, puo' provocare un provvedimento giudiziale. Vero e' che questo provvedimento si riduce all' attribuzione del potere di decisione ad uno dei genitori, ma esso non e' condizionato dalla restrizione della possibilita' soggettiva di ottenerlo.
art. 144 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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