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158388
IDG850100065
85.01.00065 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cerritelli Ennio
Ancora sugli aspetti previdenziali della nuova normativa sui contratti agrari con precipuo riguardo all' art. 59 della relativa legge 3 maggio 1982, n. 203
Prev. soc., an. 40 (1984), fasc. 2, pag. 423-442
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D70; D91278
Scopo dello studio e' quello di commentare le disposizioni previdenziali di cui all' art. 59 della l. 3 maggio 1982, n. 203, contenente "Norme sui contratti agrari". Peraltro, l' intimo collegamento tra le suddette disposizioni ed una rilevante parte della citata legge ha suggerito all' A. - oltre che sommari cenni sui piu' salienti principi introdotti dalla legge stessa, la cui codificazione ha realizzato il completamento quasi integrale della riforma dei patti agrari, da tempo avviata con precedenti interventi legislativi - un' indagine sufficientemente approfondita sul previsto, peculiare istituto della conversione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto dal quale sono scaturite le ripetute disposizioni previdenziali. Quest' ultime, infatti, traggono motivo e giustificazione in relazione alla detta conversione e, conseguentemente, trovano applicazione nei casi in cui si e' realizzata la conversione stessa, a seguito della quale il concessionario ha acquisito la status di affittuario coltivatore diretto, perdendo quello di mezzadro o colono che gli aveva consentito in precedenza il "reinserimento" nell' assicurazione generale obbligatoria invalidita', vecchiaia, superstiti dei lavoratori dipendenti alla stregua del d.p.r. 28 dicembre 1970, n. 1434, emanato su delega contenuta nell' art. 32 della l. 30 aprile 1969, n. 153. Le particolari caratteristiche del suddetto "reinserimento" e, soprattutto, le implicazioni correlative sono apparse all' A. meritevoli di una loro descrizione costituendo, appunto, la chiave interpretativa del citato art. 59 della l. n. 203 del 1982 col quale il Legislatore ha concesso all' interessato di poter conservare, a richiesta, i benefici connessi al ripetuto "reinserimento" con accollo degli oneri contributivi che, in relazione al nuovo status professionale di affittuario, non possono non gravare per intero e direttamente sull' interessato stesso.
art. 59 l. 3 maggio 1952, n. 203
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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