| Scopo dello studio e' quello di commentare le disposizioni
previdenziali di cui all' art. 59 della l. 3 maggio 1982, n. 203,
contenente "Norme sui contratti agrari". Peraltro, l' intimo
collegamento tra le suddette disposizioni ed una rilevante parte
della citata legge ha suggerito all' A. - oltre che sommari cenni sui
piu' salienti principi introdotti dalla legge stessa, la cui
codificazione ha realizzato il completamento quasi integrale della
riforma dei patti agrari, da tempo avviata con precedenti interventi
legislativi - un' indagine sufficientemente approfondita sul
previsto, peculiare istituto della conversione dei contratti agrari
associativi in contratti di affitto dal quale sono scaturite le
ripetute disposizioni previdenziali. Quest' ultime, infatti, traggono
motivo e giustificazione in relazione alla detta conversione e,
conseguentemente, trovano applicazione nei casi in cui si e'
realizzata la conversione stessa, a seguito della quale il
concessionario ha acquisito la status di affittuario coltivatore
diretto, perdendo quello di mezzadro o colono che gli aveva
consentito in precedenza il "reinserimento" nell' assicurazione
generale obbligatoria invalidita', vecchiaia, superstiti dei
lavoratori dipendenti alla stregua del d.p.r. 28 dicembre 1970, n.
1434, emanato su delega contenuta nell' art. 32 della l. 30 aprile
1969, n. 153. Le particolari caratteristiche del suddetto
"reinserimento" e, soprattutto, le implicazioni correlative sono
apparse all' A. meritevoli di una loro descrizione costituendo,
appunto, la chiave interpretativa del citato art. 59 della l. n. 203
del 1982 col quale il Legislatore ha concesso all' interessato di
poter conservare, a richiesta, i benefici connessi al ripetuto
"reinserimento" con accollo degli oneri contributivi che, in
relazione al nuovo status professionale di affittuario, non possono
non gravare per intero e direttamente sull' interessato stesso.
| |