| Dopo alcune considerazioni introduttive l' A., richiamata la
normativa costituzionale, descrive sinteticamente la disciplina in
vigore prima dell' approvazione della l. 8 ottobre 1982. Passando,
quindi, all' esame delle linee di forza della legislazione polacca in
materia di sindacati, il saggio contiene alcuni indispensabili
richiami ai sistemi degli altri Paesi socialisti europei. In questo
quadro, particolare attenzione viene riservata ai poteri attribuiti
ai sindacati, al fenomeno della contrattazione collettiva, al diritto
di sciopero come configurato nell' ordinamento polacco e alle
procedure previste per il regolamento dei conflitti collettivi. A
parere dell' A., pur se improntato a principi di collaborazione, il
diritto sindacale dei Paesi socialisti in genere e, in particolare,
quello polacco non sembrano escludere l' esistenza del conflitto
industriale. Specificatamente la legge 8 ottobre 1982 assume un
ambito di rilevanza e un' area di applicazione limitati al settore
industriale e non e' estensibile al pubblico impiego: dal disegno
normativo, inoltre sembra delinearsi il modello di un sindacato che,
pur dotato di personalita' giuridica, non pare configurarsi quale
associazione di diritto pubblico. Il nuovo modello, del quale
tuttavia occorre verificare il grado di effettivita', raccorda azione
sindacale e contrattazione collettiva, operando una congiunzione tra
capacita' conflittuale e diritto di associazione sindacale.
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