| La particolarita' dei soggetti protetti e la crescente rilevanza
sociale della loro funzione impongono una piu' attenta
riconsiderazione del cosiddetto "sistema previdenziale del clero
cattolico". Sistema anomalo, articolato in due normative (quali la l.
n. 392 del 1956 per i religiosi ed il clero regolare, e la l. n. 903
del 1973 per il clero secolare) che - espressioni di politiche
previdenziali non solo differenti ma, per piu' aspetti, contrastanti
- hanno comportato, e comportano tuttora, l' insorgenza di problemi,
discrasie e lacune di non facile risoluzione. Occorre, percio',
individuare esattamente la categoria "clero", cosi' come definita
dalla sua legittima fonte, al fine di poter agevolare la ricerca di
una soluzione veramente aderente allo status ed alla funzione di
tutti i soggetti protetti, in linea con la loro mutata considerazione
sociale. Partendo da questa premessa, nel ventaglio di quelle
prospettabili de iure condendo, la sola ipotesi suscettibile di una
possibile attuazione consiste nella formulazione, da parte di una
commissione mista, di un provvedimento legislativo che regoli in un
unico contesto, ed in sintonia con l' evoluzione generale della
materia, la previdenza del clero, conferendole finalmente la
stabilita' di un sistema organico e superando cosi' le incongruenze
non solo rilevate nella pratica ma gia' individuate ed esaminate in
sede dottrinale.
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